IMU 2023, la guida per pagare dall’estero

Ecco una guida pratica e competa su come pagare l’IMU 2023 per chi si trova all’estero con riferimento agli immobili posseduti in Italia
2 anni fa
1 minuto di lettura
imu 2023, come pagare dall'estero

Il 16 giugno e il 18 dicembre sono le due date da segnare a calendario per i possessori di immobili che devono pagare l’IMU 2023. Il tributo di competenza dei comuni che colpisce il possesso di case, terreni, ecc.

Un’imposta che si paga in acconto e saldo. Il primo con scadenza il giorno 16 del sesto mese dell’anno ed il secondo con scadenza il 16 dell’ultimo mese dello stesso anno. Ma se la data cade di sabato o domenica si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Ecco perché per l’IMU 2023 il saldo finisce al 18 dicembre (il 16 è sabato).

L’IMU la pagano i possessori di immobili in Italia. Quindi, deve pagarla anche il soggetto che si trova all’estero ma possiede immobili nel nostro Paese.

Regola ordinaria dice che il tributo si paga con il Modello F24. Solo i non titolari di partita IVA che non hanno crediti da compensare possono pagare l’IMU 2023 con bollettino di c/c postale.

Come pagano, invece, coloro che si trovano all’estero?

Il pagamento dell’IMU 2023 dall’estero

Chi risiede all’estero (o per qualsiasi altro motivo si trova fuori dall’Italia) e deve pagare IMU 2023, può procedere con F24 telematico secondo le regole previste per questa modalità di pagamento (trovi qui le regole per pagare l’IMU 2023 con F24).

Laddove non sia possibile procedere con questa modalità, allora si può fare bonifico ordinario al comune in cui si trovano gli immobili oggetto dell’imposta.

La compilazione del bonifico

La prima informazione da recuperare per il pagamento con bonifico sono le coordinate bancarie del conto corrente del comune destinatario del bonifico stesso. Laddove non si è in possesso di questa informazione è possibile recuperarla mettendosi in contatto con l’ufficio tributi del comune.

Altra cosa cui prestare attenzione è la causale. In essa, in sintesi, andrebbero inseriti i seguenti dati:

  • codice catastale del comune di ubicazione degli immobili (questo lo si può evincere dalla visura catastale)
  • il numero di immobili oggetto dell’imposta
  • l’anno di riferimento (ad esempio 2023)
  • dicitura “acconto IMU” o “saldo IMU” a seconda di ciò che si sta versando
  • dicitura “Ravvedimento”, se si sta ravvedendo l’omesso o insufficiente versamento dopo la scadenza ordinaria
  • codice tributo del versamento.

Una causale tipo potrebbe essere la seguente

Acconto IMU 2023 – Codice Comune F839 (Napoli) – N.

Immobili 2– Codice Tributo 3918 (altri immobili).

I codici tributo

Per completezza, ricordiamo, quali sono i codici tributo per pagare l’IMU 2023:

  • 3912 – Abitazione principale e relative pertinenze
  • 3914 – Terreni
  • 3916 – Aree fabbricabili
  • 3918 – Altri fabbricati
  • 3925 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
  • 3930 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE.

In tutti i casi, una volta eseguito il bonifico, meglio far recapitare ricevuta di versamento al comune (anche tramite PEC).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

BNP Paribas Certificati Memory Cash Collect: come investire sul settore viaggi e turismo ottenendo fino al 20,40% annuo
Articolo precedente

BNP Paribas Certificati Memory Cash Collect: come investire sul settore viaggi e turismo ottenendo fino al 20,40% annuo

tassa di soggiorno
Articolo seguente

Dichiarazione imposta di soggiorno. Nuove indicazioni del MEF, invio dall’8 maggio