Anche se ancora presto per parlare di scadenze IMU 2023 (l’acconto scade il 16 giugno 2023 e il saldo il 16 dicembre 2023) è opportuno, per arrivare pronti all’appuntamento, riepilogare tutti i casi in cui il tributo non si paga.
Dobbiamo però prima ricordare che l’IMU colpisce il possesso di un immobile. Per possesso deve intendersi la proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Questo significa che se una casa è in usufrutto, l’IMU su quella casa la paga l’usufruttuario e non il nudo proprietario.
Il tributo non lo paga mai l’inquilino o il comodatario. L’IMU inoltre è dovuta in base alla percentuale di possesso ed in base ai mesi di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Quindi, le esenzioni dal tributo che andremo di seguito ad illustrate si calcolano anch’esse sulla base di questi elementi. Questo significa che se, ad esempio, un immobile è stato abitazione principale solo per alcuni mesi dell’anno, l’agevolazione si applica solo con riferimento a quel periodo.
Esenzione IMU 2023 per l’abitazione principale
Anche per l’IMU 2023 ci sarà esenzione per l’immobile adibito ad abitazione principale, ossia quello in cui si ha la dimora e residenza abituale. L’esenzione, tuttavia, si applica a condizione che la casa sia di categoria catastale NON di lusso. Dunque, l’immobile deve avere categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9 (comma 740 legga bilancio 2020).
L’esenzione si applica anche alle pertinenze, limitatamente ad un massimo di 3, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Se, pertanto, ad una casa di categoria A/2 che è abitazione principale, sono legate tre pertinenza, di cui un C/2, un C/6 ed un C/7, ci sarà esenzione IMU 2023 sia sull’A/2 che su tutte le pertinenze. Nel caso in cui, invece, ad esempio, le pertinenze fossero due C/2 ed un C/6, l’esenzione ci potrà essere sull’A/2, sul C/6 e solo su uno dei due C/2 (a libera scelta).
L’esenzione per i terreni
Per i terreni sono previsti numerosi casi di esenzione IMU 2023. Si tratta delle stesse del 2022. In dettaglio, il tributo non si paga su:
- terreni (anche aree edificabili) posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole
- terreni agricoli che si trovano nei comuni compresi nell’elenco di cui alla Ccircolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato. A legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Con riferimento ai terreni agricoli che si trovano nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, occorre prestare attenzione se il comune è contraddistinto con la sigla PD (parzialmente delimitato). Se c’è la sigla significa che l’esenzione IMU 2023 si applica limitatamente ai terreni ricadenti nella zona comunale definita come parzialmente delimitata. Se non c’è sigla, invece, l’esenzione c’è su tutti i terreni agricoli ricadenti in quel comune.
Altre esenzioni IMU 2023
Altri casi di esenzione IMU 2023 previsti dal legislatore riguardano particolari categorie di immobili. L’imposta non si paga per:
- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati merce (dal 1° gennaio 2022);
- fabbricati con destinazione ad usi culturali
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
- fabbricati di proprietà della Santa Sede
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Ricordiamo, infine, che essendo l’IMU un tributo di competenza comunale, ogni comune potrebbe deliberare altri casi di esenzione oltre quelli già previsti dalla legge e qui esposti.