L’IMU, il tributo che colpisce il possesso di immobili, non si paga sull’abitazione principale appartenente a categoria catastale NON di lusso (ossia diverse da A1, A8 e A9). E non si paga nemmeno sulle relative pertinenze, nel limite massimo di tre appartenenti ciascuna a categoria catastale C2, C6 e C7. Per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, invece, il tributo è dovuto con aliquota agevolata e con una detrazione di 200 euro.
Ai fini dell’imposta, per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente ha la residenza e dimora abituale.
Alcuni soggetti, tuttavia, sono costretti per esigenze personali a spostare la residenza. Ad esempio i militari o appartenenti alle forze dell’ordine che spesso sono trasferiti da una città all’altra del Paese e non per brevi periodi.
Se pensi ad un militare che ha casa di proprietà a Napoli in cui ha residenza e dimora. Questi, viene trasferito a Milano e deve starci minimo per 5 anni. Decide di trasferire la residenza e la dimora nella Caserma di destinazione. In base alla regola ordinaria, dunque, la casa a Napoli non rappresenterebbe più la sua abitazione principale, in quanto non vi ha più residenza e dimora.
Le assimilazioni all’abitazione principale
Al fine di agevolare situazioni particolari, la legge sull’IMU (commi da 738 a 783 Legge bilancio 2020) prevede i c.d. casi di assimilazione ad abitazione principale. Sono casi in cui, pur mancando i requisiti primari, la casa ai fini IMU si considera abitazione principale e, quindi, gode delle relative agevolazioni. I casi di assimilazione attualmente previsti sono:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- solo se previsto dalla delibera comunale, la casa dell’anziano o disabile ricoverato in via permanente e che ha trasferito nell’istituto di ricovero la residenza e dimora.
L’esenzione IMU del militare
Tra i casi di assimilazione ad abitazione principale rientra anche quella del militare e altri appartenenti alle forze dell’ordine.
un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Dunque, affinché ci sia assimilazione è necessario che l’immobile da cui è stata tolta residenza e dimora, non risulti poi dato in affitto. Inoltre il militare o l’appartenente a forza dell’ordine deve essere in servizio “permanente”. Ossia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Se, tutti i requisiti sono rispettati, laddove la casa è di categoria NON di lusso, il militare non paga il tributo. Laddove, invece, di lusso, l’IMU è dovuta ma con aliquota agevolata e con la detrazione di 200 euro.
Riassumendo…
- l’IMU è dovuta sul possesso di immobili
- NON si paga per l’abitazione principale NON di lusso e relative pertinenze
- ci sono casi di assimilazione ad abitazione principale
- tra i casi di assimilazione, anche quella dell’unità immobiliare posseduta dal militare o altri appartenenti alle forze dell’ordine, compresi i vigili del fuoco.