IMU 2024 del militare: diritti e requisiti per non pagare

Il militare che si trasferisce e passa la residenza e dimora nella caserma può avere esenzione IMU sulla casa che ha lasciato
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8 mesi fa
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L’IMU, il tributo che colpisce il possesso di immobili, non si paga sull’abitazione principale appartenente a categoria catastale NON di lusso (ossia diverse da A1, A8 e A9). E non si paga nemmeno sulle relative pertinenze, nel limite massimo di tre appartenenti ciascuna a categoria catastale C2, C6 e C7. Per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, invece, il tributo è dovuto con aliquota agevolata e con una detrazione di 200 euro.

Ai fini dell’imposta, per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente ha la residenza e dimora abituale.

Se nella casa non c’è residenza e dimora, ai fini IMU quella casa sarà considerata come secondo immobile e, quindi, soggetto al tributo senza nessuna agevolazione.

Alcuni soggetti, tuttavia, sono costretti per esigenze personali a spostare la residenza. Ad esempio i militari o appartenenti alle forze dell’ordine che spesso sono trasferiti da una città all’altra del Paese e non per brevi periodi.

Se pensi ad un militare che ha casa di proprietà a Napoli in cui ha residenza e dimora. Questi, viene trasferito a Milano e deve starci minimo per 5 anni. Decide di trasferire la residenza e la dimora nella Caserma di destinazione. In base alla regola ordinaria, dunque, la casa a Napoli non rappresenterebbe più la sua abitazione principale, in quanto non vi ha più residenza e dimora.

Le assimilazioni all’abitazione principale

Al fine di agevolare situazioni particolari, la legge sull’IMU (commi da 738 a 783 Legge bilancio 2020) prevede i c.d. casi di assimilazione ad abitazione principale. Sono casi in cui, pur mancando i requisiti primari, la casa ai fini IMU si considera abitazione principale e, quindi, gode delle relative agevolazioni. I casi di assimilazione attualmente previsti sono:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • solo se previsto dalla delibera comunale, la casa dell’anziano o disabile ricoverato in via permanente e che ha trasferito nell’istituto di ricovero la residenza e dimora.

L’esenzione IMU del militare

Tra i casi di assimilazione ad abitazione principale rientra anche quella del militare e altri appartenenti alle forze dell’ordine.

In dettaglio, la normativa dice che è assimilato ad abitazione principale:

un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dunque, affinché ci sia assimilazione è necessario che l’immobile da cui è stata tolta residenza e dimora, non risulti poi dato in affitto. Inoltre il militare o l’appartenente a forza dell’ordine deve essere in servizio “permanente”. Ossia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Se, tutti i requisiti sono rispettati, laddove la casa è di categoria NON di lusso, il militare non paga il tributo. Laddove, invece, di lusso, l’IMU è dovuta ma con aliquota agevolata e con la detrazione di 200 euro.

Il tutto si applica anche sulle pertinenze, nel limite massimo di tre ciascuna appartenente rispettivamente a C2, C6 e C7.

Riassumendo…

  • l’IMU è dovuta sul possesso di immobili
  • NON si paga per l’abitazione principale NON di lusso e relative pertinenze
  • ci sono casi di assimilazione ad abitazione principale
  • tra i casi di assimilazione, anche quella dell’unità immobiliare posseduta dal militare o altri appartenenti alle forze dell’ordine, compresi i vigili del fuoco.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

3 Comments

  1. Egr. Dottore,
    nel momento che per il militare cessa il servizio “permanente”, come nel caso del passaggio alla “riserva”, secondo Lei decade il beneficio dell’esenzione? Se “Si” da quale anno fiscale?

  2. Buongiorno Dottore, ho un quesito al quale non riesco a trovare risposta: sono militare in servizio permanente, ho un’abitazione principale per la quale non ho mai pagato imu ma ho anche un secondo box cat. C6 dal 2014 per il quale ho sempre pagato la succitata tassa comunale in quanto seconda pertinenza avendone già una della stessa categoria (C6).
    Ora mi chiedo se potrei chiedere esnzione dal pagamento per quest’ultima pertinenza. Grazie

  3. BUONGIORNO DOTTORE,HO UN QUESITO DA PROPORLE I MIEI 2 FIGLI HANNO UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA IN AFFITTO CHE HANNO SEMPRE PAGATO L’IMU ,UNO DI LORO FA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE E RISIEDE IN PIEMONTE,HA DIRITTO AD UNO SCONTO RISPETTO AL FRATELLO ?

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