L’imposta municipale sugli immobili (Imu) è il nuovo tributo previsto dall’esecutivo per i proprietari di immobili ( tuttavia il tributo riguarda anche i soggetti che vantano altri diritti sugli immobili). In vista dell’appuntamento del 18 giugno, quando si pagherà il primo acconto, sono molti i dubbi che assillano i contribuenti. Vediamo di approfondire il discorso Imu con particolare riguardo a qualche esempio pratico, che può favorire la comprensione del disposto legislativo.
Imu abitazione principale: quando è possibile ottenere le agevolazioni
La norma prevede un’aliquota agevolata per quanto riguarda l’abitazione principale e le relative pertinenze, oltre alla concessione di alcune agevolazioni.
Pertanto con quest’ultima conclusione occorre escludere dal novero delle abitazioni agevolate tutte le unità immobiliari nelle quali il possessore risiede anagraficamente ma non vi dimori (si tratta quindi di una residenza fittizia come previsto dall’art. 43, coma 2 del Codice Civile) oltre che tutTe le unità immobiliari nella quale il possessore dimora (cioè abiti, nel senso che l’essere umano svolge tutte le sue funzioni all’interno).
Infine non sarà più possibile per due coniugi beneficare di due detrazioni se la famiglia ha la residenza in due immobili distinti. La norma ha finalità anti elusiva e non si applica se i due coniugi sono residenti in due comuni diversi a patto ovviamente che ciascuno dei due coniugi dimori realmente nella casa ove è impressa la sua residenza anagrafica.
Immobili diversi dall’abitazione principale
L’aliquota base, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, è dello 0,76 per cento. Sono tuttavia possibili delle modifiche su base locale (I comuni hanno infatti la possibilità di aumentare o diminuire l’aliquota dello 0,3%). L’articolo 13 del Dl 201 del 2011 prevede infatti di deliberare aliquote sotto il minimo per alcune categorie di beni (l’aliquota minima prevista in questo caso dello 0,46 per cento). Tale facoltà deriva dal fatto che i Comuni attraverso l’Imu sostituiscono il pagamento dell’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati. Pertanto nei casi in cui il nuovo tributo non opera tale effetto sostitutivo, determina un notevole aggravio complessivo del prelievo fiscale In questi casi oltre all’Imu “maggiorata” dovranno infatti essere versati anche le imposte sui redditi”.
Imu immobili locati: quali aliquote si applicano?
L’aliquota minima dello 0,46 per cento non può essere invece abbassata invece per gli immobili non abitativi diversi da quelli locati, dai beni di impresa e dalle unità di proprietà dei soggetti Ires. I fabbricati di tipologia D non censiti ed interamente posseduti da imprese in materia di base imponibile seguono invece le vecchie regole Ici. Di conseguenza la base imponibile sarà stabilità attraverso ciò che è indicato in bilancio opportunamente rivalutato attraverso le scritture contabili. Il criterio contabile troverà applicazione sino a quando sino a quando non verrà attribuita la rendita catastale.
Calcolo Imu fabbricati inagibili
Per quanto riguarda invece fabbricati inagibili od immobili particolari il calcolo dell’Imu è comunque collegato a valutazioni fatti da professionisti in merito ( geometri o architetti in particolare). La legge n. 16 del 2012 ha introdotto diverse agevolazioni in campo Imu che interessano sia gli immobili inagibili che quelli inabitabili, oltre che per i fabbricati di interesse storico o artistico. Per questi al determinazione della base imponibile è ridotta del 50 per cento. Il requisito dell’inagibilità o dell’inabilità deve comunque essere accertato dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, allegando alla richiesta idonea documentazione 8 è possibile anche presentare al posto della perizia una apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000).
In caso ricorrano invece i presupposti del degrado fisico e della precarietà strutturale è possibile inserire il fabbricato nella categoria dei fabbricati collabenti ( categoria catastale F/2). Per tali immobili è possibile inserire l’iscrizione al Catasto, preservandone il censimento inventariale senza attribuzione di rendita catastale in modo tale che il fabbricato non sia soggetto ad Imu. In tale categoria non rientrano gli immobili in corso di costruzione, ricostruzione o recupero edilizio. In questi casi occorre stabilire una definizione per quanto riguarda gli immobili oggetto di recupero edilizio. Ai sensi del Dpr 380 del 2001 sono considerati tali gli immobili soggetti a opere di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. In questi casi occorrerà stabilire il valore dell’area sino alla fine dei lavori di costruzione, costruzione o recupero edilizio. Durante l’intervento edilizio l’imposta sarà applicata sull’area fabbricabile su cui insiste il fabbricato in corso di costruzione, o soggetto ad intervento di recupero.
Tutto sull’Imu: la piccola guida agile di investireoggi.it
Imu: calcolo, detrazioni e versamento, le disposizioni definitive