IMU abitazione principale: cosa potrebbe cambiare e chi sono i soggetti che non pagheranno l’IMU

Il MEF chiarisce l’applicazione dell’esenzione IMU per la prima casa con riferimento ai nuclei familiari disgiunti aventi due immobili nello stesso comune o in comuni diversi
3 anni fa
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Nel corso di un’interrogazione parlamentare del 23 giugno, è stato chiesto al MEF di fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione IMU per l’abitazione principale con particolare riferimento ai nuclei familiari disgiunti aventi due immobili nello stesso comune o in comuni diversi. Alcune recenti sentenze hanno ammesso l’agevolazione IMU per l’abitazione principale solo laddove il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

L’esenzione Imu per l’abitazione principale

Non pagano l’IMU i proprietari di immobili destinati ad abitazioni principale non di lusso.

L’IMU, invece, è dovuta sull’abitazione principale di categoria catastale di lusso e relative pertinenze. Ad ogni modo, per l’abitazione principale, in questi casi, si applica un’aliquota agevolata ed una detrazione di 200 euro (da rapportarsi ai mesi ed alla percentuale di possesso).

In base al comma 741 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020,

per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dunque:

  • in caso di due immobili nello stesso comune e residenze separate, l’esenzione IMU si applica per un solo immobile;
  • in caso di due immobili in comuni separati e residenze separate, l’esenzione IMU opera per entrambi gli immobili (Circolare MEF n°3/2012).

L’esenzione per l’abitazione principale. ultimi chiarimenti del MEF

Nel corso di un’interrogazione parlamentare del 23 giugno, la n°5-06286 è stato chiesto al MEF di fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’esezione IMU per l’abitazione principale con particolare riferimento ai nuclei familiari disgiunti aventi due immobili nello stesso comune o in comuni diversi. Il chiarimento si rende necessario alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali.

In base alle indicazioni sopra esaminate, l’esenzione IMU per l’abitazione principale può essere riconosciute per tutti gli immobili, nel caso in cui siano ubicati in comuni diversi. Solo per uno in caso si trovano nello stesso comune.

In siffatta ultima ipotesi, com rimarca il MEF, per espressa dizione normativa, l’agevolazione è sempre riconosciuta seppure applicabile a un solo immobile, emergendo in tal modo la volontà del Legislatore di dare alla norma un’impronta espressamente restrittiva, che costituisce l’eccezione rispetto alla regola secondo cui le agevolazioni possano essere riconosciute per tutti gli immobili, nel caso in cui siano ubicati in comuni diversi.

Tuttavia, in riferimento all’ultima regola (immobili in comuni diversi), il MEF evidenzia che:

tale interpretazione, che inizialmente era condivisibile anche per la Corte di cassazione, successivamente ha subito una diversa evoluzione giurisprudenziale ad opera, ad esempio, delle ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020, in cui la Corte di Cassazione statuisce che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso.

In particolare, la Suprema Corte ritiene che la previsione normativa di cui al comma 741 “comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, motivo per il quale è stato rigettato il ricorso della contribuente essendo stato accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune (…) mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune”.

Conclusioni

Il Dipartimento delle Finanze non può che prendere atto dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, alla quale è affidato in ultima istanza, nel nostro ordinamento giuridico, il compito di fornire l’interpretazione della legge.

Tanto premesso, a fronte delle difformità di applicazione dell’esenzione tra i diversi comuni, alla quale si riferisce l’interrogante (Onorevole Ungaro), gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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