Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale) c’è esenzione IMU. L’esenzione IMU terreno agricolo, in questo caso si applica a prescindere dalla zona in cui il terreno stesso si trova.
Il beneficio è, quindi, valido su tutto il territorio nazionale. Attenzione, tuttavia, che ci deve essere congiuntamente “possesso e conduzione” del fondo. Per possesso si intende il titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).
Non c’è esenzione IMU terreno agricolo se, quindi, ad esempio il terreno è di proprietà di Tizio (coltivatore diretto) ed è ceduto in affitto a Caio il quale lo coltiva.
Gli altri casi di esenzione
L’esenzione IMU terreno agricolo non c’è solo in caso di possesso e conduzione da parte di coltivatore diretto o IAP. La Legge di bilancio 2020, prevede altri casi di esenzione. L’IMU non è dovuta anche per terreni agricoli rientranti in una delle seguenti categoria:
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Con riferimento a questi ultimi c’è da considerare che se il comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione dal tributo si applica solo per quei terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha deliberato l’esenzione. Nel caso in cui, invece non è presente alcuna sigla, il beneficio dell’esenzione si applica a tutti i terreni ricadenti in quel comune.
Esenzione IMU terreno agricolo anche per l’edificabile
Il terreno qualificato come “edificabile” è soggetto a IMU.
Questo significa che se il terreno edificabile è posseduto e condotto da tali soggetti è anch’esso esente IMU.
Laddove non c’è esenzione IMU terreno, il tributo deve essere pagato. La base imponibile è diversa a seconda che il terreno sia agricolo o edificabile. In dettaglio:
- se agricolo, la base di calcolo del tributo è data dal reddito dominicale del terreno, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135. Il tutto poi rapportato alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso;
- se edificabile, è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
I codici tributo da utilizzare per il Modello F24 di pagamento sono “3914” (terreno agricolo) e “3916” (area edificabile).
Riassumendo…
- c’è esenzione IMU terreno agricolo quando il terreno è posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale)
- ai fini di questo beneficio è necessario che ci sia congiuntamente “possesso e conduzione”
- c’è anche esenzione IMU terreno edificabile solo laddove il terreno stesso sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP.