E’ tenuto a pagare l’IMU il coniuge superstite con diritto di abitazione. Tuttavia non si costituisce il diritto di abitazione, con conseguente decadenza della soggettività IMU, laddove l’immobile sia in comproprietà con un soggetto terzo.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 11095 del 28 aprile.
Per meglio capire la portata dell’intervento della Cassazione è necessario partire dalla norma sull’IMU che individua nello specifico i soggetti tenuti al pagamento del tributo per poi arrivare all’ordinanza n°11095 mettendolo a confronto con altre pronunce della Giurisprudenza.
Quanto vedremo ha effetti diretti sul pagamento dell’IMU, in vista della scadenza del 16 giugno, termine entro il quale sarà necessario pagare l’acconto IMU 2025.
Chi sono i soggetti tenuti a pagare l’IMU?
In base al c.743 della L.n°160/2019, Legge di bilancio 2020, sono tenuti al pagamento dell’IMU:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile: ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria, nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso. Ciò vale anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni previste per legge.
Il coniuge superstite paga l’IMU (ordinanza Corte di Cassazione n° 11095)
Fatta tale doverosa premessa sui soggetti passivi IMU, veniamo all’ordinanza, Corte di Cassazione, n° 11095 del 28 aprile.
La Cassazione è stata chiamata a delineare i contorni della soggettività IMU in ipotesi di diritto di abitazione.
Se non c’erano dubbi che il coniuge superstite con diritto di abitazione è tenuto a versare il tributo, potevano tuttavia esserci delle incertezze nella situazione in cui l’immobile fosse in stato in comproprietà con un terzo.
Ebbene, secondo la Cassazione il diritto di abitazione non si costituisce, con conseguente decadenza dell’obbligo di pagare l’IMU, laddove l’immobile sia in comproprietà con un soggetto terzo.
Sull’argomento ci sono state già altre pronunce in passato, tra queste se ne riportano due di particolare importanza.
Sentenze IMU e diritto di abitazione
Pronuncia (Cassazione) | Sintesi contenuto |
Cass., Sez. V, Ord. n. 4329/2025 (19.02.2025) | Ha stabilito che, se esiste un diritto reale di abitazione (anche solo con scrittura privata registrata), il titolare del diritto è l’unico soggetto passivo IMU; il nudo proprietario è escluso. |
Cass., Sez. V, Ord. n. 6159/2021 (08.03.2021) | Ha confermato che, quando c’è un diritto reale di abitazione regolarmente costituito, l’IMU grava solo sull’habitator e non sul nudo proprietario.
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Ulteriori sentenze
Le sentenze n. 15000/2021 e n. 29162/2021 definiscono i presupposti del diritto di abitazione del coniuge superstite: confermano che tale diritto spetta solo se l’immobile era interamente del de cuius o in comunione col coniuge, mentre non sorge affatto in presenza di terzi comproprietari.
Pur essendo decisioni civilistiche, chiariscono indirettamente chi debba pagare l’IMU:
- se il diritto di abitazione sussiste, paga il coniuge superstite (l’unico che gode del bene);
- se non sussiste perché la casa è cointestata con altri, il coniuge rimane escluso e l’IMU grava sui proprietari (eredi o terzi) secondo le rispettive quote.
La sentenza n. 5564/2021, infine, non affronta questioni impositive, ma ribadisce la qualificazione del diritto di abitazione del coniuge come legato ex lege autonomo: un aspetto che incide sul piano successorio (il coniuge può usufruirne indipendentemente dall’accettazione dell’eredità), e che, sul piano fiscale, implica che anche un coniuge non erede ma titolare di tale diritto rimane soggetto passivo IMU.
Le decisioni esaminate confermano che nell’ordinamento italiano l’IMU è dovuta dal soggetto che vanta sul bene un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione), escludendo il mero nudo proprietario
Riassumendo
- Soggetti passivi IMU – Per legge (art. 1, co. 743, L. 160/2019) l’imposta grava sul proprietario o su chi possiede un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione ecc.); il nudo proprietario, di regola, è escluso.
- Coniuge superstite con diritto di abitazione – Quando il coniuge superstite acquisisce il diritto di abitazione sulla casa familiare (art. 540 c.c.), egli diventa l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’IMU per quell’immobile.
- Niente diritto → niente IMU per il coniuge – L’ordinanza Cass. n. 11095 del 28 aprile chiarisce che il diritto di abitazione non si costituisce se la casa è in comproprietà con un terzo estraneo: in tal caso il coniuge superstite non paga l’IMU, che resta a carico dei comproprietari per le rispettive quote.
- Giurisprudenza conforme – Ordinanze Cass. n. 4329/2025 e n. 6159/2021, in ambito tributario, ribadiscono che l’IMU segue il diritto di abitazione: paga solo l’habitator, non il nudo proprietario.
- Pronunce civilistiche di raccordo – Le sentenze n. 15000/2021 e n. 29162/2021 confermano che il diritto di abitazione del coniuge superstite nasce solo se l’immobile era interamente del defunto (o in comunione col coniuge); se manca, il coniuge non diventa soggetto passivo IMU