Imu e Tasi 2016: aliquote, esenzioni e detrazioni |Tutte le novità

Cosa cambia nel 2016 per il pagamento di Imu e Tasi? Ecco le novità per quel che riguarda delibere, aliquote e detrazioni.
8 anni fa
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Molte sono le novità che da quest’anno riguardano Imu e Tasi 2016, oltre alla scelta di non far gravare la Tasi 2016 sull’abitazione principale, infatti, si è deciso di congelare le aliquote deliberate dai Comuni nel 2015 per non mettere ulteriori pesi fiscali sulle spalle dei contribuenti.   Nonostante la decisione di congelare le aliquote del 2015 alcuni comuni stanno provvedendo a portare delle modifiche alle aliquote e alle detrazioni già deliberate, come il caso di genova dove la giunta ha previsto di ridurre l’aliquota Imu per gli immobili di categoria A1 adibiti ad abitazione principale da 0,58% allo 0,29% e per gli immobili adibiti a seconda casa e locati a canone concordato la riduzione dallo 0,85% allo 0,58%.

  Nelle altre città italiane, nel frattempo, si discute ancora di bilanci e di eventuali modifiche da apportare.   Come lo scorso anno il termine ultimo per pagare la prima rata di Imu e Tasi è fissato al 16 giugno, mentre per la seconda rata ci sarà tempo fino al 16 dicembre. Per il pagamento bisognerà usare, come negli anni precedenti, il bollettino postale o il modello F24.   Non cambia la modalità di calcolo sia dell’Imu che della Tasi per il 2016, per cui bisognerà rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato per i coefficienti degli immobili e il risultato ottenuto utilizzarlo per applicare aliquote ed eventuali detrazioni.   Dal 2016 è prevista l’abolizione della Tasi sull’abitazione principale, anche se l’immobile risulta accatastato nelle categorie di lusso, mentre, per quanto riguarda l’Imu è stata abolita per gli imbullonati e per i terreni agricoli.   Previsti sconti del 50% per Imu e Tasi per chi concede l’immobile ad uso gratuito ai figli (che devono adibirlo ad abitazione principale) e sconti del 25% su Imu e Tasi per chi affitta gli immobili a canone concordato.   Si ricorda inoltre che per i coniugi separati o divorziati non è dovuta la Tasi dal coniuge che non dimora nell’immobile mentre è stata abolita del tutto per gli inquilini che adibiscono l’immobile in affitto ad abitazione principale.

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