Per quanto riguarda l’Imu, la nuova disciplina stabilisce che i terreni montani e di collina sono esenti dal tributo. Per determinare quali siano le zone montane, sino all’emanazione di un nuovo decreto, occorre fare riferimento all’elenco dei Comuni stabilito nella circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Per i fabbricati strumentali invece l’esenzione Imu situati nei comuni montani o parzialmente montani occorre invece fare riferimento all’elenco Istat. I fabbricati rurali strumentali ubicati nelle zone montane sono sia esenti dall’imu sia dall’irpef.
- il terreno agricolo viene posseduto e condotto direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione agricola previdenziale e assistenziale ( è possibile estendere la norma anche alle società che sono in possesso di tale requisito);
- Deve trattarsi di società con oggetto esclusivo di attività agricola ( denominate società agricole) nelle quali l’amministratore nelle società di capitali o il socio in quelle di persone devono essere iscritte nella gestione previdenziale agricola. Se si verificano tali requisiti i terreni agricoli potranno fruire delle seguenti agevolazioni:
- Il coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale verrà moltiplicato per 110 anziché per 135;
- I terreni compresi in aree edificabili continueranno ad essere agricoli purché persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale;
I terreni saranno soggetti ad Imu per la parte eccedente i 6 mila euro e con riduzioni progressive dell’imposta sino a 32 mila euro di valore.
Guida all’uso dell’Imu: le precedenti puntate
Imu abitazione principale: calcolo delle detrazioni e aliquote