Sono proprietario di un immobile che mi è stato pignorato all’inizio del mese di luglio di quest’anno 2020. Il 16 giugno 2020 ho regolarmente versato su di esso l’acconto IMU dovuto. Ora cosa succederà in sede di saldo a dicembre prossimo? Dovrò versare anche il saldo?
Gentile lettore
Da quest’anno, in virtù delle modifiche previste con la Legge di Bilancio 2020 (commi 738-782), la disciplina dell’IMU ha subito delle modifiche. In particolare, dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova IMU la quale sostanzialmente ricalca le orme del precedente tributo, accorpando anche la TASI (Tassa sui servizi indivisibili).
Sono rimaste, quindi, ferme le scadenze di versamento e le modalità. Anche la nuova IMU, infatti, va versata in acconto (entro il 16 giugno) ed a saldo (entro il 16 dicembre). Se la scadenza cade un un giorno non lavorativo, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Il presupposto dell’IMU resta il possesso dell’immobile
Il presupposto impositivo della nuova IMU resta anch’esso il possesso dell’immobile. Sono, infatti soggetti passivi del tributo (ossia tenuto al pagamento) quelli indicati dal comma 743 della manovra di bilancio 2020: ossia i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Per l’immobile all’asta vale il trasferimento della proprietà
Nulla è previsto al livello normativo per gli immobili all’asta. Tuttavia, in questo caso per dare risposta al quesito del nostro lettore, dobbiamo far leva proprio sul presupposto del tributo in esame che abbiamo detto essere il possesso dell’immobile inteso come titolo di “proprietà” o altro diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Quando l’immobile viene pignorato questi viene sottratto dalla “disponibilità” del proprietario e rimesso nelle mani del “custode giudiziario”. Con il solo atto di pignoramento non si trasferisce ancora “la proprietà” del bene ma solo la “detenzione materiale” dello stesso.
Per contro la proprietà dell’immobile verrà a trasferirsi in capo ad altro soggetto solo dal momento dell’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile.
Con ciò a dire che finché non ci sarà il predetto decreto di trasferimento, il soggetto passivo IMU resterà il lettore e poiché l’IMU è un tributo dovuto in base anche ai mesi di possesso (si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni), questi sarà interessato anche dalla scadenza del saldo di dicembre prossimo.
Quindi, se, ad esempio, il decreto di trasferimento avrà data 18 settembre 2020, il lettore dovrà versare anche il saldo di dicembre in considerazione dei tre mesi che vanno da luglio a settembre (quest’ultimo mese, in base alla precedente regola, va preso per intero).