Dal 1°gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova IMU che sostituisce la vecchia imposta e la vecchia TASI anche se con regole sostanzialmente identiche.
Regole confermate anche ai fini della deducibilità del tributo dal reddito d’impresa o lavoro autonomo. Si tenga presente che la deducibilità è ammessa ai fini IRPEF ed IRES (e non anche ai fini IRAP)
Deducibilità IMU immobili strumentali: vale il principio di cassa
L’IMU pagata sugli immobili strumentali dell’impresa o del lavoratore autonomo continua a potersi dedurre dal loro reddito, sulla base del principio di cassa sancito dall’art. 99 del TUIR, ai sensi del quale:
Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Pertanto, l’IMU versata nel 2020 sarà deducibile nel Modello Redditi/2021 (anno d’imposta 2020) da presentare quest’anno.
Conseguenza di ciò è anche che nel Modello Redditi/2021 sarà, ad esempio, deducibile l’IMU riferita al 2019 ma “versata” nel 2020 con ravvedimento operoso.
IMU immobili strumentali: le percentuali di deducibilità
La misura in cui l’IMU è deducibile è stata oggetto di modifiche nel corso degli anni e da ultimo con la Legge di bilancio 2020 (commi 772 e 773).
In dettaglio, per l’IMU versata nell’anno d’imposta 2019 la deducibilità era ammessa nella misura del 50%. Successivamente sono state previste le seguenti misure di deducibilità:
- 60% per l’IMU versata negli anni d’imposta 2020 e 2021
- 100% per l’IMU versata dall’anno d’imposta 2022.
Per completezza informativa, ricordiamo che, per l’anno d’imposta 2013 la deducibilità era fissata al 30% mentre dal periodo d’imposta 2014 al periodo d’imposta 2018 era stabilita al 20%.
Si tenga, infine, presente che le regole dette fin qui si applicano anche ai fini dell’IMI (Imposta municipale immobiliare – Provincia autonoma di Bolzano) e dell’IMIS (Imposta Immobiliare Semplice – Provincia autonoma di Trento).