C’è chi adesso propone di cancellare l’IMU anche sulle seconde case. Parliamo dell’Imposta municipale unica, imposta che grava sugli immobili di proprietà ad esclusione però della casa di abitazione e delle relative pertinenze. L’IMU è un balzello tra i più discussi e odiati dagli italiani proprio perché è una tassa che grava non sui redditi, bensì su una proprietà. Anche l’IMU finirà per forza di cose nella prossima campagna elettorale per le nuove elezioni politiche del25 settembre. E modifiche normative non sono escluse.
“Sono un vostro assiduo lettore e vi chiedo di spiegarmi bene come funziona l’IMU. Infatti credo di aver commesso un errore lo scorso 16 giugno a non versare la rata di acconto dell’IMU sulla casa coniugale dove però io non abito più. Da quanto ne so, fattore determinante affinché l’IMU non sia dovuta è la residenza nella casa. Dal momento che l’immobile è stato assegnato dal giudice a mia moglie, dopo la sopraggiunta separazione io ho dovuto cambiare casa. Visto che la casa coniugale di cui resto proprietario al 50% con la mia ex moglie è l’unica casa che ho intestata, dal momento che sono andato a vivere altrove, avrei dovuto versare l’IMU sul 50%. Questo almeno ciò che io credo. Cosa dovrei fare adesso io? Aspettare dicembre e procedere al saldo totale o conviene versare subito con il ravvedimento operoso?”
Lo strano caso dell’IMU e delle famiglie separate
Abbastanza comune nelle famiglie in cui ci sono situazioni relative a divorzi e separazioni è il quesito relativo all’IMU di una casa che per qualcuno da abitazione principale diventa seconda casa.
Ecco perché nelle separazioni entrambi i coniugi non sono tenuti al pagamento dell’IMU
Il caso è assai particolare tanto è vero che sono stati necessari chiarimenti da parte delle autorità. È stato stabilito quindi che nei casi di separazione il coniuge non assegnatario della casa e costretto quindi ad abbandonarla, resta solo nudo proprietario. In sostanza il 50% della casa coniugale resta suo, ma non può abitarla e nemmeno venderla, nemmeno se le sue intenzioni sono di alienare solo il suo 50%. Per queste ovvie ragioni tale soggetto non deve versare l’IMU. Il nostro lettore quindi non deve fare niente. Non deve provvedere a pagare l’IMU con il ravvedimento operoso per la rata di acconto scaduta il 16 giugno scorso. E non deve nemmeno intervenire in proiezione verso la rata a saldo del 16 dicembre prossimo.
Cosa deve fare il contribuente
Per quando invece, in errore, hanno provveduto a pagare l’IMU nonostante quanto abbiamo spiegato prima, c’è sempre la possibilità di chiedere, al Comune verso cui il pagamento è stato effettuato, l’eventuale nota a credito e quindi il rimborso di quanto pagato.