Imu: per eventuali problemi rivolgersi al Comune

Con la risoluzione n. 73/2012 di oggi, l' Agenzia delle entrate conferma che il Comune ha competenza esclusiva a decidere sulle istanze di interpello riguardanti l’applicazione delle disposizioni di legge dettate in materia di Imu
12 anni fa
1 minuto di lettura

Sull’accertamento e riscossione dell’Imu, l’imposta sugli immobili, decide sempre e solo il Comune, quindi il contribuente può rivolgersi solo all’ente locale.

 

Il pagamento Imu è scaduto lo scorso 18 giugno, ma i chiarimenti sulla nuova imposta municipale sugli immobili, lo spauracchio degli italiani non si arrestano. Oggi è la volta dell’Agenzia delle entrate che con la risoluzione n. 73/2012 fornisce chiarimenti in all’interpretazione delle norme che disciplinano l’Imu.

 

Risoluzione n. 73/2012

La risoluzione in oggetto nasce da un’istanza di interpello riguardante proprio l’interpretazione dell’articolo 13 del decreto salva Italia.

In particolare il comma 2 di questa norma ha individuato il presupposto  dell’Imu nel possesso di immobili, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le eventuali pertinenze della stessa.

 

Abitazione principale: significato

Si ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

 

Pertinenze abitazione principale: significato

Per pertinenze dell’abitazione principale invece si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Imu: accertamento

Detto ciò, sempre l’articolo 13 del decreto salva Italia, al  comma 11, ultimo capoverso, prevede che “le attività di accertamento e riscossione ai fini Imu sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni”.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione di oggi, precisa che, tenendo conto che la suddetta norma riserva le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale ai Comuni, si ritiene valevole ciò che ha individuato il Dipartimento Finanze, direzione federalismo fiscale, nella risoluzione n.

73/2012 di oggi,  6 luglio, nella quale si afferma che “ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo”.

 

Imu: per problemi rivolgersi al Comune

Ciò significa in sostanza che, allo stesso rango dei tributi locali, anche in materia di Imu, la competenza a decidere su istanze di questo rango è attribuita solo all’ente impositore, per cui gli unici interlocutori del contribuente, per le istanze di interpello sull’Imu, sono i Comuni.

Bogdan Bultrini

Il 6 Giugno del 2000 fonda il quotidiano online InvestireOggi.it di cui cura la progettazione e l'aspetto grafico, coopera alle strategie editoriali assieme al team di caporedazione, e amministra il Forum. E' iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Roma.
Dopo una laurea conseguita in Ingegneria Elettronica presso La Sapienza di Roma, entra in IBM dove vi rimane per 6 anni e mezzo, affiancandovi sin dal 1999 l'attività di ricercatore ed esperto negli ambiti SEO, software CMS, software per communities e tecnologie web.
Appassionato di User Experience, fidelizzazione e psicologia degli utenti, si dedica allo studio delle statistiche di siti web e alla ricerca delle soluzioni per l'incremento del traffico.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Sostegno al reddito: stop al pagamento in contanti sopra i 1000 euro

Articolo seguente

Onlus: se riceve pagamenti non perde le agevolazioni fiscali