Rispondiamo al quesito di un nostro lettore in merito al pagamento di Imu e Tasi 2017 su un fondo gravato da servitù. L’occasione ci è utile per accomunare in un unico articolo due casi particolari legati al pagamento di Imu e Tasi 2017. Leggiamo quindi il quesito che ci ha posto Giuseppe da Messina:
Ho acquistato a Messina UNA VILLA CATEGORIA A7 e una strada di accesso alla mia villa categoria c6 sub 15 da cui passano anche altri proprietari di ville vicine. Quindi la proprietà della strada è la mia ma vi accedono anche altri per raggiungere le loro ville.
La domanda è devo pagare IMU e TASI per questa strada? Inoltre ho visto che il comune di Messina chiede il 10,6per 1000 come aliquta IMU, non sono esentato da TASI per eccesso di aliquota IMU?
Per la villa so che essendo prima casa ed essendo residente non pago ne Imu ne Tasi.
Grazie per quanto potrà fornirmi di informazione.
cordialmente
Dunque chi paga Imu e Tasi su un fondo servente? E, accertato che sia il proprietario e perché, come si sommano le aliquote?
Imu e Tasi servitù: chi paga le tasse locali?
In materia di passività IMU e diritti reali di godimento su un bene rileva la proprietà piena. Così ad esempio l’usufruttuario o il titolare di diritto di superficie o abitazione è tenuto al pagamento IMU in vece del proprietario. Ma proprio per le servitù prediali, ivi inclusa quella di passaggio, vale un discorso diverso. Le servitù infatti sono irrilevanti ai fini IMU nel senso che il soggetto passivo dei tributi locali resta il proprietario del fondo servente.
Aliquota Imu e Tasi: somma oltre il massimo. Quale esenzione?
Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero le aliquote IMU e Tasi, confermiamo che valgono vincoli incrociati.
L’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76 per cento: i Comuni possono oscillare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi di fatto in un range compreso tra un minimo del 0,46 ed un massimo del 1,06 per cento).
La somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima prevista dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; il tetto a cui quindi si deve fare riferimento per la somma delle aliquote dei due tributi è quindi fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ad esempio il 6 per mille per le abitazioni principali, nei rari casi in cui queste risultassero tassate, come per quanto riguarda gli immobili di lusso). Questa è probabilmente la previsione che comporta le maggiori criticità in quanto, il calcolo della TASI è inevitabilmente vincolato alla previa verifica del calcolo dell’imposta IMU.