Imu e Tasi Bologna 2016: aliquote e detrazioni aggiornate

Quali sono le aliquote applicate dal Comun e di Bologna per il pagamento dell'acconto di Imu e Tasi 2016?
9 anni fa
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Con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di Tasi e IMU 2016, vediamo quali sono le modifiche apportata per le imposte sugli immobili nel comune di Bologna con uno sguardo anche sulle aliquote e detrazioni applicabili nel pagamento dell’acconto di giugno.

Aliquote Tasi 2016

Nel Comune di Bologna per il pagamento della Tasi 2016 le aliquote deliberate sono le seguenti:

  • 2,5 per mille Relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  • 1 per mille Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  • 0 per mille Relativamente agli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

La Tasi non decve essere versata sull’abitazione principale e le relative pertinenze; sulle fattispecie assimilate ai fini IMU all’abitazione principale, e relative pertinenze, e sugli altri immobili che rimangono soggetti alla disciplina dell’IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).

Aliquote Imu 2016 Comune di Bologna

Per il 2016 sono state stabilite le seguenti aliquote per il pagamento dell’acconto dell’IMU

  • 0,6 per cento: relativamente alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; relativamente alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; relativamente all’unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; relativamente ad una sola unita’ immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli  italiani residenti  all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d’uso; relativamente agli alloggi di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; relativamente alla casa coniugale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; relativamente ad un unico immobile, di categoria catastale A1, A8 e A9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1; del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • 0,76 per cento relativamente all’abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un’ulteriore abitazione; relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all’art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali; relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori – dal soggetto passivo di imposta.
  • 1,06 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolate.
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