Imu e Tasi su un immobile locato non sono dovuti se l’inquilino moroso non lascia l’appartamento nonostante il procedimento di sfratto in corso. L’esenzione Imu e Tasi in questo contesto va considerata come una sorta di risarcimento da parte dello Stato per tutelare i proprietari di casa che subiscono perdite in caso di sfratti lenti. In altre parole se l’inquilino sfrattata resta in casa, la responsabilità è anche dello Stato che fatica ad applicare le decisioni dei giudici mediante esecuzione forzata.
Sono molti gli inquilini che faticano ad essere puntuali con il pagamento dell’affitto ma, e questa è l’altra faccia della medaglia, questo apre il problema dei proprietari che mantengono una seconda casa, e a caro prezzo, senza poterne disporre. E così, quando arriva la scadenza Tasi e Imu, ci si sente doppiamente beffati: non solo non si percepisce il canone di locazione e non si dispone dell’immobile occupato dall’inquilino moroso, ma si devono anche pagare le imposte sulla seconda casa.
Perché si possono non pagare Imu e Tasi?
Abbiamo chiarito più volte che Imu e Tasi non sono imposte sull’affitto ma sulla ricchezza patrimoniale, motivo per cui si pagano anche se l’immobile non è affittato. Ma in caso di inquilino moroso che, complice lo Stato inattivo, resta in casa pur non pagando, si può parlare di vera e propria ricchezza patrimoniale? Per essere effettiva quest’ultima deve mettere in condizione di permettere un «contatto materiale» tra il bene e il relativo titolare, in qualsiasi momento costui lo desideri. E’ chiaro che se un abusivo occupa l’immobile, di fatto il proprietario è impossibilitato a disporne in qualsiasi modo.
Il Tribunale di Roma in una sentenza recente ha ribadito che il proprietario di casa che non può disporre del bene immobile può chiedere il risarcimento allo Stato e, tra le modalità previste in cui quest’ultimo può rispondere dei ritardi sullo sfratto, c’è proprio l’esenzione dal pagamento Imu e Tasi.