L’ IMU (Imposta Municipale Unica) è una delle principali tasse legate al possesso di immobili in Italia, e il suo impatto si estende non solo alle abitazioni, ma anche ai terreni (agricoli ed edificabili).
Questo tributo, di competenza comunale, prevede una serie di casi specifici in cui l’imposta è dovuta o esente. In questo articolo esploreremo in dettaglio quando l’IMU si applica ai terreni, quali esenzioni sono previste e come calcolare la base imponibile nel caso di doverla pagare.
L’IMU sui terreni
L’IMU è una tassa patrimoniale che colpisce il possesso di immobili, inclusi i terreni agricoli.
Differenze tra terreni agricoli ed edificabili
Prima di entrare nel merito delle esenzioni, è importante distinguere tra terreni agricoli e terreni edificabili . I terreni edificabili sono soggetti all’IMU in quasi tutti i casi, ma se un terreno edificabile è posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), può essere considerato come agricolo ai fini dell’IMU e quindi beneficiario delle stesse esenzioni.
Esenzione IMU terreni agricoli: quando si applica?
Uno degli aspetti più rilevanti dell’IMU sui terreni agricoli riguarda le esenzioni. Il legislatore ha previsto numerosi casi in cui l’imposta non è dovuta, specialmente per agevolare chi utilizza la terra a fini produttivi, come i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli.
Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)
La legge valuta che un terreno agricolo è esente dall’IMU se è posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP). Questo significa che non solo la persona deve avere il titolo di proprietà o un diritto reale di godimento (come usufrutto o enfiteusi), ma deve anche essere impegnata direttamente nella conduzione del fondo agricolo.
Se il terreno è posseduto da un coltivatore diretto o IAP ma è affittato a terzi per la coltivazione, l’esenzione non si applica. Ad esempio, se Tizio, coltivatore diretto, possiede il terreno ma lo affitta a Caio che lo coltiva, Tizio non potrà beneficiare dell’esenzione IMU, poiché la conduzione del fondo è separata dal possesso.
Altri casi di esenzione
Oltre ai coltivatori diretti e agli IAP, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto altre situazioni in cui i terreni agricoli sono esentati dall’IMU. Questi includono:
- Terreni ubicati nei comuni delle isole minori, elencati nell’allegato A della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.
- Terreni a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Terreni situati in aree montane o di collina delimitate secondo i criteri di stabilità dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Con riferimento a questi ultimi, in alcuni comuni indicati nella circolare, l’esenzione si applica solo a determinate aree del territorio. Questi comuni sono identificati con la sigla PD (parzialmente delimitato). Se il comune è indicato come parzialmente delimitato, l’esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella zona esentata dalla delibera comunale.
Quando l’IMU è dovuta sui Terreni
Quando un terreno non rientra in nessuno dei casi di esenzione, l’IMU deve essere pagata. In questo caso, è fondamentale capire come calcolare la base imponibile, che varia a seconda che il terreno sia classificato come agricolo o edificabile.
Calcolo della base imponibile per i terreni agricoli
Per i terreni agricoli, la base imponibile si calcola partendo dal reddito dominicale, che viene rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135. Successivamente, il risultato viene proporzionato in base alla percentuale di possesso e al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno.
Esempio:
- Reddito dominicano: 1.000 €
- Rivalutazione del 25%: 1.250 €
- Coefficiente: 135
- Base imponibile: 1.250 € × 135 = 168.750 € (da rapportare alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso).
Alla base imponibile si applica poi l’aliquota IMU deliberata dal comune in cui il terreno si trova.
Trovi qui anche una guida generale su come calcolare l’IMU.
Calcolo della base imponibile per i terreni edificabili
Per i terreni edificabili, la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Questo valore viene stabilito dal comune e può variare in modo significativo a seconda dell’ubicazione e del mercato immobiliare locale.
Codici tributo per il pagamento dell’IMU terreni
Quando l’IMU terreni è dovuta, il pagamento avviene tramite il modello F24. I codici tributo da utilizzare variano a seconda della tipologia del terreno:
- 3914 per i terreni agricoli;
- 3916 per le aree edificabili.
Questi codici devono essere inseriti nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24, insieme ai dati catastali del terreno e alla quota di possesso. Il versamento è in acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre) di ogni anni.
Conclusioni
L’ IMU sui terreni presenta una normativa complessa e articolata, con numerosi casi di esenzione. È fondamentale, però, verificare attentamente le condizioni specifiche in cui l’esenzione si applica e conoscere i criteri di calcolo della base imponibile per evitare errori nel pagamento.
Sebbene la maggior parte dei terreni agricoli possa essere esente dall’IMU, per chi non rientra nelle categorie esentate è importante rispettare le cadenze e utilizzare correttamente i codici tributo. L’applicazione corretta delle esenzioni o il calcolo esatto dell’imposta sono essenziali per evitare sanzioni o accertamenti futuri.
Grazie alla conoscenza delle normative e delle esenzioni previste, è possibile gestire in maniera consapevole e corretta il pagamento dell’IMU, riducendo l’impatto economico del tributo e sfruttando al meglio le agevolazioni disponibili.
Riassumendo…
- L’IMU colpisce il possesso di terreni, ma prevede molte esenzioni specifiche.
- I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP sono esenti dall’IMU.
- Esenzioni anche per terreni agricolo in isole minori, aree montane e a destinazione agro-silvo-pastorale.
- Terreni edificabili posseduti da coltivatori diretti o IAP sono trattati come agricoli.
- La base imponibile varia tra reddito dominicale per terreni agricoli e valore venale per edificabili.
- Pagamento tramite F24: codice tributo 3914 per terreni agricoli, 3916 per edificabili.