IMU terreno edificabile, le regole di esenzione 2023

Chi è possessore di terreno edificabile non è esente IMU tranne nel caso in cui siano rispettai certi requisiti di legge
1 anno fa
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IMU terreno edificabile

Tra le esenzioni IMU 2023 non rientra il terreno “edificabile”. È prevista, tuttavia, un’eccezione, laddove l’area su cui si può costruire è posseduto e condotta da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali). A sancire questa regola è direttamente la legge.

Ma quando un terreno è agricolo e quando edificabile?

La differenza è nella parola stessa. Un’area edificabile, in base al regolamento edilizio comunale, è quella su cui è possibile costruire un immobile. Viceversa, è “agricolo” quel terreno che può essere destinato solo all’attività agricola.

Ai fini IMU esiste differenza anche nella base imponibile. Per il terreno agricolo il riferimento è il reddito dominicale rivalutato. Per l’area edificabile, invece, la base imponibile IMU è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Terreno edificabile: la definizione

Volendo andare nel dettaglio, la definizione esatta ai fini IMU di terreno edificabile è contenuta alla lett. d) comma 741 legge di bilancio 2020, ai sensi del quale è tale

l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:

  • alla zona territoriale in cui si trova il terreno;
  • all’indice di edificabilità;
  • alla destinazione d’uso consentita;
  • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe.

Quando c’è esenzione IMU

Sui terreni edificabili, dunque, il possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) deve pagare l’IMU. Il legislatore, però, individua un caso in cui il tributo non è dovuto Infatti, ai sensi della stessa lett. d) comma 741 legge bilancio 2020

NON sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo – pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

La legge, pertanto, ai fini IMU considera comunque come “agricolo” il terreno edificabile posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP. E poiché la stessa legge prevede esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti, ne consegue che in tale circostanza anche l’area edificabile è esente dal tributo.

Si tenga presente che per avere l’esenzione è necessario che siano rispettati congiuntamente il possesso e la conduzione. Questo, significa, che se ad esempio, Tizio è possessore di terreno ed è anche coltivatore diretto, non può avere esenzione IMU su quel terreno se questo è condotto da Caio.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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