Gentilissima Alessandra, ho letto l’articolo “Isopensione e scivolo pensione: come si contano i dipendenti?“, mi chiedevo se potrei usufruire di uno scivolo di accompagnamento alla pensione di vecchiaia o anticipata fino ad un massimo di cinque anni. Sono nata il 30/01/1062 e ho iniziato a lavorare in Trenitalia il 12/12/1984.
Grazie della cortese attenzione
L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni.
La pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per la pensione anticipata servirebbero 41 anni e sei mesi, trattandosi di una donna, da adeguare alle aspettative di vita.
Regime delle prestazioni straordinarie FS
L’accordo sindacale del 28 luglio 2016 ha integrato il regime delle prestazioni straordinarie (ovvero quelle che garantiscono un sostegno al reddito tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il raggiungimento della pensione fino ad un massimo di cinque anni).
In una prima battuta il DM 86984/2015 riconosceva l’assegno straordinario esclusivamente al personale dipendente delle Società del Gruppo FS (fatta eccezione per i dirigenti) coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e a cui non mancassero più di 5 anni dal perfezionamento dei requisiti. Il DM 99296/2017 ha aggiunto il cd. assegno straordinario solidaristico che può rappresentare una ulteriore ipotesi di riconoscimento dell’assegno straordinario funzionale a favorire il ricambio generazionale nelle aziende. Il meccanismo, in buona sostanza, servirà ad incentivare l’assunzione di giovani dipendenti e a sostituire la forza lavoro prossima al raggiungimento dei requisiti per la pensione e coinvolta in piani di esubero del personale. L’erogazione dell’assegno è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale che definisca i criteri attuati per la gestione del ricambio generazionale. E’ inoltre richiesta la presentazione, da parte dell’azienda esodante, di una apposita dichiarazione di responsabilità che comprovi il rispetto delle modalità, dei criteri e delle procedure per il ricambio generazionale voluti dalle parti. L’assegno straordinario solidaristico, così come del resto quello ordinario, ha una durata di 60 mesi.