In pensione con Quota 100 troppo presto per un errore di valutazione: posso tornare a lavorare?

Lavoro compatibile con Quota 100: che cosa sapere prima di accettare un'offerta stagionale. Limiti di reddito consentiti, arco temporale e natura del committente
4 anni fa
2 minuti di lettura
quota 100 pensione e lavoro occasionale
Andare in pensione nel 2022 con Quota 100, la cristallizzazione come scialuppa di salvataggio

Buongiorno dott.ssa Alessandra.

Sono da 8 anni uno stagionale che abita a Pesaro ma attua la sua professione come economo in Sardegna presso una struttura alberghiera a 4 stelle .

Nel mese di marzo 2020 da una verifica INPS ho raggiunto la fatidica quota 100 avendo compiuto il 62simo anno nel mese di novembre e raggiunto al 31 dicembre 2019 i 38 anni di contribuzione previsto .

Era mia intenzione sfruttare una nuova stagione estiva di 6 mesi all’anno per poi non aspettare altro tempo per attingere da quota 100 e quindi andarmene in pensione nel 2020, visto il tanto parlare che volevano abolirla.

Ora con questa pandemia e l’assoluta incertezza del settore alberghiero ho preso una drastica decisione di fare domanda all’INPS per la pensione con quota 100 , domanda che mi è stata accettata al 30 aprile e sto già beneficiando della sua erogazione .

Ora la struttura alberghiera mi sta chiedendo di ritornare in Sardegna in quanto pare che a fine giugno vogliano aprire la struttura e mi hanno chiesto se scendo di nuovo. Sono consapevole che posso produrre 5000 euro lordi e un massimo di 30 giorni, ma posso fare questa prestazione alla azienda che ho lavorato la stagione scorsa? Se si con quale misura?  Come vengono conteggiati i 30 giorni in un anno ? in teoria se la struttura apre a luglio poi richiuderebbe a fine settembre .

attendo un consiglio sulla sua possibilità o meglio starsene a casa?

In attesa buon lavoro

Saluti S. O

 

Incompatibilità Quota 100 e lavoro occasionale ammesso: regole e limiti di reddito, temporali e soggettivi

Per avere un quadro più completo e aggiornato sui limiti del lavoro ammesso durante la pensione quota 100 (e prima del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia) il riferimento legislativo è alla circolare Inps n.

17 del 9 agosto 2019. Questo documento, infatti, contiene la risposta ufficiale ad alcuni dubbi.

Sappiamo che, in linea generale, tra quota 100 e lavoro c’è incompatibilità.

Sostanzialmente chi aderisce alla quota 100, e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non può lavorare. L’unica eccezione è rappresentata dal lavoro occasionale entro alcuni limiti. Chi sia il committente, e se coincida con l’ex datore di lavoro, non rileva: inizialmente era stato adottato questo orientamento più rigida ma ad oggi la linea è più morbida sotto il profilo soggettivo.

Può lavorare, senza conseguenze sull’assegno pensione e senza neppure bisogno di dare previa comunicazione all’Inps, chi svolge un lavoro occasionale entro i 5 mila euro lordi. L’unico onere resta quello di indicare i redditi percepiti in dichiarazione dei redditi per il calcolo delle tasse. Una nota su questa soglia per quanto riguarda il primo anno di pensionamento con quota 100 rileva “il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia”.

In altre parole, nella fattispecie di neo pensionati, il limite di 5.000 euro dovrà essere considerato nell’intero anno.

C’è un limite di tempo per definire la prestazione occasionale?

Che cosa inquadra un lavoro come occasionale e compatibile con la quota 100? In primis, abbiamo visto, la soglia dei 5 mila euro. Tuttavia il discorso è più ampio e attiene proprio alla natura del lavoro. Alcuni, aldilà del reddito, non hanno natura occasionale: pensiamo, ad esempio, a chi due giorni a settimana per tutto l’anno lavora nello stesso posto. Al contrario, invece, un’attività potrebbe superare i 5 mila euro l’anno e, non per questo, perdere il carattere di occasionalità (resterebbe l’incompatibilità con la quota 100 per superamento del reddito massimo consentito).

Non esiste più, invece, il vecchio limite dei 30 giorni di durata massima per la prestazione sotto lo stesso committente, che era stato introdotto dalla legge Biagi e che è stato abrogato nel 2015.

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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