Come ormai sappiamo, l’ormai famoso superbonus 110% ha le ore contate. L’agevolazione edilizia, tanto cara ai 5 stelle, presto scomparirà del tutto, in favore di detrazioni molto più modeste. Ad ogni modo, è stata prevista una piccola proroga: in alcuni casi, il superbonus 110% potrà essere richiesto fino al 2025.
Per i condomini il Superbonus 110% è stato esteso fino al 2023. Dopo questa data, la percentuale di detrazione diminuirà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Per gli edifici unifamiliari e villette il beneficio in argomento è valido fino al 31 dicembre 2022, ma solo se il 30% dei lavori è stato realizzato entro il 30 settembre 2022.
C’è poi la possibilità di fruire del superbonus 110% fino al 2025. In questo caso, però, la proroga è valida esclusivamente in alcune aree del paese e con modalità alternative di fruizione della detrazione. Si parla di superbonus “rafforzato” e “combinato”. Vediamo meglio di cosa si tratta e a chi spetta tale proroga.
Superbonus 110% fino al 2025, a chi spetta?
La legge di bilancio 2022 ha previsto, soltanto in alcuni casi, la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025. Si tratta di quegli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico effettuati nelle sole aree colpite da eventi sismici.
In questi casi, sono poi previste due modalità alternative di fruizione della detrazione: il superbonus “rafforzato” ed il superbonus “combinato”.
“combinato” e “rafforzato”, quali sono le differenze?
Il superbonus “rafforzato” è disciplinato ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Esso, si legge sul sito dell’Agenzia delle entrate, prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:
- di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 e al DL 39/2009;
- colpiti da eventi sismici ed in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza dopo il 2008.
La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.
Il superbonus combinato è invece disciplinato dal comma 4-quater dell’art. 119, DL 34/2020, e prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione 110% spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
In entrambi i casi, come già detto, l’agevolazione spetta per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.