L’Inail rivaluta gli importi da liquidare in caso di infortunio e malattia professionali. Con la circolare numero 30 del 8 novembre 2019, l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha comunicato i nuovi riferimenti retributivi per il calcolo delle prestazioni dei lavoratori dei settori industriale, marittimo, agricolo e medico radiologico.
In questo modo l’Inail recepisce, come ogni anno, le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo fornite dall’Istat e che per il 2019 è stato del 1,1% trasferendolo all’importo retributivo che viene utilizzato come base di calcolo per l’erogazione delle prestazioni assistenziali.
Come cambiano gli assegni Inail
Per il biennio 2019-2020, quindi, le prestazioni economiche dell’Inail saranno adeguate alla variazione Istat del 1,1% e quindi aumenteranno gli assegni per i beneficiari. L’aggiornamento decorre dal 1 luglio 2019 e prende in esame, in sede di prima liquidazione, il livello retributivo di ciascuna categoria di lavoratori che è:
- per il settore industriale: 78,83 euro (retribuzione giornaliera), 16.554,30 euro (retribuzione annua minima), 30.743,70 euro (retribuzione annua massima);
- per il settore marittimo: 78,83 euro (retribuzione giornaliera), 16.554,30 euro (retribuzione annua minima). La retribuzione massima dei comandanti e capi macchinisti, primi ufficiali di coperta e di macchina e altri ufficiali è pari rispettivamente a 44.270,93 euro, 37.507,31 euro e 34.125,51 euro;
- per il settore agricolo: 24.981,61 euro (retribuzione convenzionale annua);
- per il settore medico radiologico: 61.385,80 euro (retribuzione convenzionale annua).
Riliquidazione del settore agricolo
La circolare n. 30 del 8 novembre 2019 indica anche gli importi per la riliquidazione del settore agricolo:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua di 24.981,61;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: per rendite con decorrenza dal 1 gennaio 1982 retribuzione minima di 16.554,30; retribuzione massima di 30.743,70;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: per rendite con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 retribuzione annua di 24.981,61;
- autonomi con rendite decorrenti dal 1 giugno 1993: retribuzione annua di 24.981,61;
- autonomi con decorrenza della rendita anteriore al 1 giugno 1993: retribuzione annua di 16.554,30.
Assegno una tantum in caso di morte
Sempre in base alla circolare numero 30, ai superstiti dei lavoratori del settore industriale e agricolo dal primo gennaio 2019 viene corrisposto l’assegno una tantum di 10.000 euro, con rivalutazione dal 2020.
- 1/3 della retribuzione se sopravvive il coniuge e i figli in possesso dei requisiti richiesti;
- 1/4 della retribuzione se sopravvive solo il coniuge o i soli figli in possesso dei requisiti richiesti;
- 1/6 in tutti gli altri casi.