INAIL: limiti minimi di retribuzione per calcolo premio 2016

La circolare dell'Inail n. 7/2016 reca la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi 2016.
9 anni fa
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Ecco quali sono i premi Inail unitari speciali

Per i premi Inail unitari speciali, la determinazione della base imponibile avviene in base ad elementi i diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa:

  • il numero delle persone;
  • la natura e la durata della lavorazione;
  • il numero delle macchine, ecc.

Nei premi analizzati, calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera, rientrano:

  • Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano;
  • Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto;
  • Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo;
  • Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (l. n. 250/1958);
  • Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico­scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 1 e 5);
  • Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico­scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 5);
  • Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 5);
  • Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;
  • Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;
  • Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).

Profili risarcitori

Per i premi Inail per i profili risarcitori, la circolare Inail precisa che: l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure verificatesi dal 1° luglio 2015, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.

Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2015, il minimale ed il massimale di rendita , per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno, corrispondono ai seguenti importi:

  • Minimale di rendita annuale € 16.195,20
  • Minimale di rendita giornaliero € 53,98
  • Massimale di rendita annuale € 30.076,80
  • Massimale di rendita giornaliero € 100,26

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