Tutelato anche il lavoratore che va in bicicletta è quanto ha stabilito l’Inail con la circolare n. 14/2016 che riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere. L’INAIL ha indicato ai datori di lavoro le linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere in caso di uso, da parte del lavoratore, della bicicletta quale mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro. Le istruzioni operative fanno seguito alla modifica normativa, eseguita con il collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016, che ha inserito l’uso della bicicletta “velocipede”, a quello dei mezzi pubblici o alla percorrenza a piedi per recarsi abitualmente a lavoro.
Inail e infortunio con velocipede
Nella norma innovativa non esiste il termine “bicicletta” ma “velocipede”. Allo scopo di evitare problemi di individuazione del mezzo utilizzato, la norma opera un riferimento diretto all’art. 50 del Codice della Strada dove, per velocipede si intende un veicolo a due o più ruote che è mosso dalla forza muscolare di coloro che si trovano sul veicolo stesso; la trasmissione dell’energia può avvenire tramite pedali o analoghi dispositivi. Inoltre è precisato che è un velocipede anche la bicicletta a pedalata assistita da un motore elettrico che non può avere più di 0,25 kw e deve smettere di funzionare quando si raggiungono i 25km orari (il superamento di questa velocità può avvenire solo con la forza muscolare).
Quando l’uso della bicicletta (velocipede) viene tutelato?
L’aumento dell’uso della bicicletta, per la maggiore sensibilità verso i temi legati all’inquinamento dell’aria, per le difficoltà di traffico e per l’incremento del costo del trasporto sia pubblico che privato, ha provocato l’aumento degli incidenti ad esso legati. Il Legislatore ha stabilito che l’utilizzo del velocipede per raggiungere il luogo di lavoro è da intendersi sempre necessitato eliminando ogni possibile valutazione connessa allo stato di necessità dell’uso.