Inail: Elementi che tutelano l’infortunio in itinere
L’Inail con l’emanazione della circolare n. 14 del 25 marzo 2016 l’INAIL ribadisce che l’infortunio in itinere è individuato secondo i seguenti elementi:
- la normalità del percorso seguito per recarsi sul luogo di lavoro e viceversa;
- la compatibilità tra l’itinerario seguito e l’orario di lavoro con la necessità di seguire proprio quel percorso, anche se non il più breve ma il più utile, per recarsi sul luogo nell’orario utile per iniziare la prestazione. Nella sostanza non sono ammesse deviazioni ne dilatazioni del tempo di percorrenza per motivi personali;
- la necessità dell’uso del mezzo privato rispetto al disagio, quantificato in un periodo di attesa totale fra le tratte superiore ad un’ora e di un chilometro di distanza per tratta per raggiungere il mezzo pubblico. Può essere giustificato l’uso del mezzo privato quando consenta di risparmiare un tempo superiore all’ora nel tragitto casa lavoro e viceversa con la precisazione che il risparmio di tempo deve essere una situazione normale e non una circostanza eccezionale. La necessità non si verifica nel caso di uso del velocipede (bicicletta).
Testo integrale della Circolare Inail n.