Incarichi ai pensionati: ecco tutte le regole, i limiti e le eccezioni

Divieto di conferimento d’incarichi ai pensionati nella PA: il Ministero della Funzione Pubblica con la circolare n. 4/2015 chiarisce ambiti di applicazione e limiti della normativa.
9 anni fa
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La circolare n. 4/2015 del Ministero della Funzione Pubblica fornisce importanti chiarimenti nell’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, e per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità. Le indicazioni riportate integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014.

Efficacia degli incarichi ai pensionati conseguiti prima della data d’applicazione dei limiti di divieto o di proroga

L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti in seguito alla data di entrata in vigore della legge n.

124 del 2015, in altre parole a partire dal 28 agosto 2015. Se siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore l’anno, prima della data dell’applicazione del limite specificato nella circolare n. 4/2015, essi mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Inoltre, anche prima della scadenza l’amministrazione potrà revocarli e conferirli nuovamente per una durata superiore, nel rispetto della procedura.

Chi sono i soggetti interessati al divieto di proroga o rinnovo?

La circolare n°4/2015 detta le seguenti specifiche sui soggetti interessanti al divieto di proroga o rinnovo: “Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in quello del conto economico consolidato dell’Istat: quindi anche a enti aventi forma di società o fondazione, e alle camere di commercio.” Per incarichi dirigenziali e direttivi e per cariche in enti, il divieto comprende anche enti e società controllate dalle pubbliche amministrazioni, così come fondazioni controllate anche se non comprese nei suddetti elenchi. La circolare inoltre chiarisce che come già indicato nella circolare n.

6 del 2014, per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” s’intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi. Nella prossima pagina approfondiremo gli argomenti legati agli incarichi vietati e quelli senza limiti.

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