La circolare n. 4/2015 del Ministero della Funzione Pubblica fornisce importanti chiarimenti nell’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, e per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità. Le indicazioni riportate integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014.
Efficacia degli incarichi ai pensionati conseguiti prima della data d’applicazione dei limiti di divieto o di proroga
L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti in seguito alla data di entrata in vigore della legge n.
Chi sono i soggetti interessati al divieto di proroga o rinnovo?
La circolare n°4/2015 detta le seguenti specifiche sui soggetti interessanti al divieto di proroga o rinnovo: “Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in quello del conto economico consolidato dell’Istat: quindi anche a enti aventi forma di società o fondazione, e alle camere di commercio.” Per incarichi dirigenziali e direttivi e per cariche in enti, il divieto comprende anche enti e società controllate dalle pubbliche amministrazioni, così come fondazioni controllate anche se non comprese nei suddetti elenchi. La circolare inoltre chiarisce che come già indicato nella circolare n.