Sono contenute nell’Ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19, contenente, ai sensi dell’art. 5 del Decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), le linee guida per la concessione di aiuti alle imprese per a produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Il richiamato art. 5, infatti, ha autorizzato il Commissario straordinario ad erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di tali dispositivi per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall’emergenza Coronavirus.
Requisiti di ammissione
Il beneficio è legato al possesso di determinati requisiti in capo alle imprese che fanno domanda.
Escluse dai benefici sono, invece, le imprese che si trovino in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a godere di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. A tale scopo occorre rendere una specifica autocertificazione.
Progetti e spese agevolabili
I programmi di investimento devono essere rivolti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso una delle seguenti modalità:
- l’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di tali prodotti;
- la riconversione di una unità produttiva già esistente finalizzata alla produzione di detti dispositivi;
- prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 2.000.000,00
Inoltre è necessario che i programmi di investimento siano avviati successivamente al 17 marzo 2020 e che siano completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione (per data di completamento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile).
Riguardo le spese ammissibili si tratta di opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo; macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. Ammissibile anche un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, eventuali canoni di locazione dell’immobile adibito alla produzione, costi del personale e delle utenze, ecc.) fino a un massimo del 20% del totale delle spese riferite alle immobilizzazioni. Si tenga, in ogni caso presente che così come previsto dall’art. 13 dell’ordinanza in esame, le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, in uno dei seguenti casi: a) è verificata l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria; b) in caso di fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie; c) per mancata realizzazione del programma d’investimento nei termini sopra indicati; d) in caso di non mantenimento dei beni per l’uso previsto per una durata pari ad almeno due anni dal completamento dell’investimento; e) per mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento concesso; f) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni stesse.