Incentivoall’esodo per i lavoratori vicini alla pensione oggetto di novità con la legge Fornero, la n. 92 del 2012 e chiariti con la circolare Inps n. 119 del 1 agosto 2013.
Incentivi all’esodo legge Fornero
La suddetta circolare ha ad oggetto proprio l’articolo 4, commi da 1 a 7 ter della legge Fornero, la n. 92 del 28 giugno 2012, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, che prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di attuare l’incentivo all’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione.
Incentivo all’esodo: la prestazione in favore dei lavoratori vicini alla pensione
E’ il datore di lavoro che si impegna a corrispondere all’Inps, quella somma necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali. E’ il datore di lavoro che presenta domanda all’Inps, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dello stesso Istituto nazionale di previdenza sociale che verifica il rispetto dei requisiti previsti sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore. Quando poi viene accettato l’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, altrimenti l’Istituto notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione. L’Inps ricorda che la prestazione è erogata in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di quattro anni (48 mesi).
Requisiti del datore
Per ciò che riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’Inps, questi sono diversi per il datore e il lavoratore a cui viene erogata la prestazione al fine dell’incentivo all’esodo. In particolare la norma si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino mediamente più di quindici dipendenti, nel cui calcolo si dovrà tener conto della forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi.
Requisiti del lavoratore
Per quel che invece riguarda i requisiti in capo al lavoratore, non vi sono particolari indicazione, quanto il perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento. Proprio ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, sono utili secondo l’Inps anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
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Incentivo all’esodo: l’accordo aziendale
Per ciò che riguarda gli aspetti procedurali, nella sua circolare l’Inps precisa che il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS competente l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione.
Incentivo all’esodo: fideiussione bancaria quale garanzia del datore
Proprio la fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Inps, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto. E’ la banca che assume l’obbligo di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la contribuzione figurativa correlata. Pertanto, contestualmente all’invio al datore di lavoro dell’avviso di pagamento, l’Istituto inoltrerà una richiesta, tramite PEC, alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro – di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata.
Presentazione della domanda di prestazione
A seguito della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria, e dell’apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenta all’Inps le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.
Liquidazione prestazione
La prestazione è erogata, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La sede INPS competente per la liquidazione, accertata la presenza dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla sua erogazione in rate mensili.
Calcolo prestazione
Il valore della prestazione è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. Questa inoltre viene pagata in 13 mensilità anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
Per ulteriori dettagli ecco il testo completo della circolare Inps: