Se un alunno si fa male dopo essere entrato all’interno dei cancelli scolastici la responsabilità è sempre della scuola. Non importa che le lezioni siano terminate, che si sia in gita scolastica, che accada durante la ricreazione, quando l’alunno non è più sotto la supervisione dei genitori questi ultimi, in caso di incidente che procuri dei danni al figlio, possono chiedere il risarcimento dei danni alla scuola.
Incidente: quando è responsabile la scuola?
Nel momento che l’alunno varca i cancelli scolastici la responsabilità per qualunque cosa gli accada passa dai genitori alla scuola, anche se la campanella dell’inizio delle lezioni non è suonata o le lezioni sono sospese per l’intervallo della ricreazione.
Tra la famiglia dell’alunno e la scuola c’è un vero e proprio contratto e la scuola ha tra i suoi compiti anche quello di vigilare sulla sicurezza degli studenti. Deve essere predisposta ogni misura possibile per evitare che gli alunni si facciano male o che procurino danni ai propri compagni. La scuola non è responsabile dell’incidente solo qualora riesca a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto e si sia verificato un evento imprevedibile.
Infortunio a scuola e risarcimento danni: cosa prevede la legge?
Gli insegnanti sono responsabili (e di riflesso lo è anche la scuola) del danno causato ai propri allievi nel tempo in cui sono sotto la loro supervisione (sia in orario di lezione che di ricreazione o gite). Se l’insegnante manca il suo compito di sorveglianza la scuola è tenuta a risarcire il danno arrecato all’alunno da qualsiasi incidente possa capitare.