Incidenti stradali con feriti, quando l’assicurazione non paga?

Incidente stradali con feriti, quando l'assicurazione non paga il danno? Perché? Vediamo cosa stabilisce la legge prima e dopo la Riforma 2012.
8 anni fa
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Incidenti stradali con feriti, il danno non è risarcito dall’assicurazione quando le lesioni sono di lieve entità e non possono essere né accertate da indagine strutturali, né da un medico competente.
Lo ha precisato il Tribunale di Pordenone con una recente sentenza n. 197/17 del 17.03.2017. La norma è variata in seguito ad una modifica modifica legislativa intervenuta nel 2012, che ha modificato il codice delle assicurazioni, la modifica stabilisce che on può essere risarcito il danno biologico permanente se non dimostrato con attraverso una valutazione clinico strumentale obiettiva.

Incidenti stradali con feriti: il risarcimento danni prima della Riforma

La legge prima della modifica, risarciva anche il danno biologico ai conducenti che lamentavano generici fastidi rilevati dal certificato del pronto soccorso. La prognosi così rilasciata determinava il diritto al risarcimento del danno subito “danno biologico”. Il cosiddetto colpo di frusta o distorsione cervicale, di norma i medici non si sentono di escluderlo quando il danneggiato riferisce sintomi come giramenti di testa, vomito, nausea. In questi casi venie prescritto sempre dall’ospedale il classico collare.

Risarcimento danno biologico dopo la Riforma 2012

Con la riforma del 2012, sono state limitate le richieste di risarcimento danni, per evitare l’aumento delle polizze assicurative. Questo era l’obiettivo, ma, anche limitando il risarcimento di incedenti stradali con feriti, le polizze assicurative non sono diminuite.
In base all’attuale legge, il risarcimento del danno biologico può essere riconosciuto, solo nel caso in cui i sintomi lamentati dal paziente possono essere accertati da un esame obiettivo.

Colpo di frusta, quando spetta?

Colpo di frusta, i Giudici hanno riconosciuto il risarcimento anche senza la radiografia. La Suprema Corte ha ribaltato tutte tutti gli orientamenti degli ultimi anni, con la sentenza n. 18773/2016, stabilendo che l’esame medico è sufficiente al risarcimento delle microlesioni. La decisione è stata stabilita in merito al risarcimento del danno derivante da lesioni per danno biologico fino al 9%, affermando che non sempre l’indagine strumentale è necessaria.

Secondo la Cassazione è il medico legale, che in sede di accertamento, deve stabilire e individuare quali strumenti usare per la diagnosi. Non sempre è necessario utilizzare referti per immagini (radiografia).

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