Buongiorno, ho un figlio disabile ritardo motorio e non cammina, percepisco l’assegno di accompagnamento e mi hanno detto che non ha diritto a quello di frequenza e che uno esclude l’altro e vero? Grazie per la sua risposta.
L’indennità di accompagnamento che percepisce per suo figlio non è compatibile con altri trattamenti pensionistici analoghi come, ad esempio, indennità concesse per cause di guerra, per cause di lavoro e indennità mensile di frequenza.
Nell’invalidità civile si riconoscono 3 diverse categorie di invalidi, quelli civili, ciechi civili e sordi civili e per ognuna di queste categorie sono riconosciute delle prestazioni economiche diverse.
L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è uno dei benefici economici che spettano ed è corrisposta a tutti coloro a cui è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, ma soltanto se il disabile è riconosciuto “nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua”.
L’articolo 1 della legge 508 del 1988 prevede l’incompatibilità dell’indennità di accompagnamento con “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio” poiché queste analoghe prestazioni vanno a sopperire alle medesime esigenze.
L’indennità mensile di frequenza, infatti, ha lo scopo di fornire un sostegno alle famiglie con minori invalidi che devono sostenere le spese legate alla frequenza scolastica e di un centro privato di riabilitazione, e a differenza dell’indennità di accompagnamento, viene erogata soltanto alle famiglie bisognose, ovvero al di sotto di un reddito annuo che non deve essere superato.
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