Indennità di accompagnamento: ricovero a pagamento
Il ricovero si considera a pagamento quando l’interessato corrisponde tutta la retta – base, oppure ne versa solo una parte e l’altra parte sia a carico dell’ente pubblico. In questo caso l’indennità di accompagnamento non può essere sospesa.
Ricovero ospedaliero
Con la recente Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, la Suprema Corte di Cassazione intervenendo in tema di indennità di accompagnamento, ha affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l´ art.
Il beneficio, invece, è concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.