Gli invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella condizione di non poter deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore hanno diritto ad una prestazione assistenziale non reversibile chiamata indennità di accompagnamento. I destinatari di questa prestazione sono tutti i cittadini, italiano o UE residenti in Italia, ma anche extracomunitati con permesso di soggiorno, che , non essendo in grado di svolgere in autonomia tutti gli atti della vita quotidiana hanno bisogno di assistenza continua. Per accedere alla prestazione non è importante l’età o la condizione economica.
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore
- impossibilità a compiere, senza l’assistenza continua, gli atti quotidiani della vita.
Per quel che riguarda gli ultrasessanticinquenni e i minori il diritto alla prestazione è legato alla condizione di difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni consone alla loro età poichè per queste fasce non si può far ricorso alla riduzione della capacità lavorativa. In questi casi, pertanto, il giudizio per valutare l’invalidità deve essere rapportato all’incapacità di svogere atti quotidiani che ha come capacità media una persona di pari età.
Indennità di accompagnamento: importi 2016
Per il 2016 l’importo dell’indenntià è pari a 512,34 euro al mese per 12 mensilità. Gli importi, esenti da Irpef, non sono tassati e non vanno dichiarati nelle denuncia dei redditi.
Indennità di accompagnamento : cumulabilità
La prestazione non può essere cumulabile con altre prestazioni simili, come ad esempio le prestazioni erogate per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio o con l’indennità di frequenza (ma in questo caso è possibile tra le due, scegliere la prestazione più conveniente). Con tutti gli altri trattamenti assistenziali, come ad esempio l’assegno di invalidità, la pensione di inabilità civile, e con gli altri trattamenti previdenziali, come pensioni dirette o indirette, l’indennitò di accompagnamento è cumulabile.