Ci sono 542 euro di buone ragioni per vedere nell’indennità di accompagnamento una valida e forse imprescindibile fonte di reddito per i disabili. Perché è proprio da 542,02 euro al mese l’importo dell’assegno di accompagnamento nel 2025. Ma se, dopo aver fatto tutto per bene, con l’intera procedura di domanda espletata, i commissari che devono concedere l’indennità respingono la domanda, come si fa?
Vediamo i passaggi successivi all’accompagnamento rifiutato e quali possibilità ci sono di rimettersi in gioco per ottenere comunque ciò che spetta.
“Buongiorno, ieri ho ricevuto la copia del verbale della commissione medica invalidi civili che ha di fatto bocciato la domanda di accompagnamento di mia madre.
Le hanno riconosciuto il 100% di invalidità, ma non l’accompagnamento. Non mi spiego perché. Volevo capire se c’era margine per eventualmente presentare ricorso. Come funziona il ricorso, come si presenta e se conviene farlo o meno.”
Indennità di accompagnamento rifiutata, ecco come fare
L’accompagnamento è una prestazione assegnata a invalidi civili al 100%, che oltre a una permanente e totale riduzione della capacità lavorativa, presentano difficoltà a camminare, mangiare, deambulare e a svolgere le normali mansioni della vita quotidiana. Per ottenere la prestazione mensile, bisogna seguire la giusta procedura. Si parte con un certificato medico rilasciato dal medico di famiglia, esattamente il certificato medico introduttivo, che dev’essere redatto e trasmesso in via telematica dal medico stesso (servizio a pagamento).
Con la ricevuta di avvenuta trasmissione di questo certificato, gli interessati possono inoltrare domanda tramite un ente di patronato. Dopo questa procedura, non resta che attendere la convocazione a visita.
Superata la visita, la commissione medica invalidi civili della ASL emette il verbale, dove viene assegnato il grado di invalidità, l’eventuale legge 104 e, se spettante, l’indennità di accompagnamento. Ma non sempre la commissione medica accoglie la domanda. Cosa fare, dunque, in questi casi?
Bocciata la domanda di accompagnamento, ecco cosa fare per ricevere lo stesso l’indennità
Quando la commissione medica INPS/ASL rifiuta l’indennità di accompagnamento, non è detto che le speranze di percepirla siano definitivamente compromesse. Come sanno bene coloro che hanno ricevuto la reiezione della domanda, si hanno 180 giorni di tempo per intervenire. In pratica, 6 mesi a partire dalla data di ricezione e notifica del verbale della commissione.
Attenzione, però: non si può fare ricorso in autotutela, cioè non può fare tutto da solo il diretto interessato. Serve un avvocato, perché la procedura prevede che nel ricorso venga chiesto al giudice di nominare un tecnico esperto in materia, affinché riesamini la situazione dell’invalido, la documentazione presentata e le decisioni della commissione medica.
Spese legali, costi e regole per presentare ricorso
Il ricorso non offre la garanzia al 100% di un esito favorevole. Ecco perché è consigliabile allegare, oltre alla documentazione già sottoposta alla commissione medica che ha respinto la domanda, anche nuova documentazione. Magari, prove che dimostrino un aggravamento della situazione dell’invalido, nuove patologie o evidenze che rafforzino la richiesta di indennità di accompagnamento.
Tuttavia, dal momento che il ricorso non si svolge in autotutela, non ci sono certezze di accettazione. E, soprattutto, ci sono dei costi da sostenere. Infatti, è inevitabile rivolgersi a un legale, che ha un suo onorario a carico del ricorrente. Un costo difficile da quantificare, poiché varia da professionista a professionista.
A meno che l’interessato non rientri nelle condizioni reddituali e patrimoniali per avvalersi del gratuito patrocinio. Al riguardo, possiamo segnalare che, in linea di massima, le regole per il gratuito patrocinio valide nel 2024 (e non ancora aggiornate) sono le seguenti:
- Reddito fino a 12.838,01 euro: gratuito patrocinio totale;
- Da 12.838,02 a 25.676,02 euro: esonero dalle eventuali spese da rimborsare in caso di perdita del ricorso;
- Da 25.676,03 a 38.514,03 euro: esonero dal contributo unificato di 43 euro.