Indennità Naspi si può fare domanda dopo il non superamento del periodo di prova?

Mancato superamento del periodo di prova, si può riprendere l'indennità Naspi? Ci si può anche licenziare prima? Analizziamo cosa stabilisce l'Inps.
6 anni fa
1 minuto di lettura
Disoccupazione NASPI

Indennità di disoccupazione Naspi, riconosciuta ai lavoratori del settore privato che perdono involontariamente il posto di lavoro. Molte le mail che arrivano su questo argomento. Analizziamo il quesito di un nostro lettore.

Indennità Naspi e periodo di prova

Adesso, un lettore ci pone il seguente quesito riguardante la Naspi e il periodo di prova: Buongiorno, ho letto il suo riferimento sul sito investireoggi e mi permetto di porle una domanda dato che non riesco a sciogliere qualche dubbio.
Percepisco la NASPI da ottobre 2018. Ho fatto un colloquio di lavoro, di cui non conosco ancora l’esito, dove mi verrebbe proposto un contratto triennale a tempo determinato con periodo di prova di due mesi.
Ho letto, nei vari siti, che per contratti di durata “fino ai sei mesi” la NASPI viene sospesa e riattivata.
In questo mio caso cosa accadrebbe?
Dovessi non essere confermato dopo il periodo di prova e dovessi interrompere io il rapporto per qualsivoglia motivazione dopo il periodo di prova?
Avrei ancora diritto alla NASPI? La ringrazio anticipatamente per il suo aiuto.

Indennità Naspi e cosa si intende per stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario.

Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Possono richiedere la Naspi anche se i lavoratori sono stati licenziati per giusta causa. Anche e non se non si supera il periodo di prova, si ha diritto comunque alla ripresa dell’indennità Naspi.

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

Abbiamo già risposto ad un quesito simile in quest’articolo: Naspi è possibile riattivarla se si presentano le dimissioni?

Bisogna stare molto attenti quando si decide di licenziarsi dal periodo di prova, perché esistono dei vincoli ben precisi e la normativa citata nella circolare n. 94/2014, precisa che: “la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore”.

Quindi, prima di presentare le dimissioni consiglio di contattare direttamente l’Inps e la comunicazione inviata dal datore di lavoro all’Inps (Unilav), per non avere brutte sorprese.

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