Indennità per perdita di avviamento: per la Cassazione ha natura risarcitoria

Con una recente sentenza, la Carte di Cassazione conferma la natura risarcitoria e, quindi, l’esclusione dall’Iva per la “indennità per perdita di avviamento”. Vediamo di cosa si tratta.
5 anni fa
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Ai sensi dell’art. 34 della l. n. 392/78: il conduttore di un locale ad uso commerciale ha diritto alla “indennità per la perdita di avviamento” in caso di cessazione del rapporto di locazione non dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore stesso o a una delle procedure di cui al regio decreto n. 267/1942.

Natura risarcitoria ed esclusione Iva

Con sentenza n. 29180, del 12 novembre 2019, la Suprema Corte di cassazione – Sezione Tributaria Civile conferma quanto segue: «L’indennità ex art. 34 I. cit. non costituisce una prestazione che entra a far parte della prestazione principale («prezzo»), bensì è legata a un evento fisiologico (la cessazione del contratto, con perdita della disponibilità dei locali dell’impresa), che si colloca successivamente e all’esterno del funzionamento tipico del contratto di locazione».

Inoltre, prosegue la suprema corte, «l’indennità per perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 I. n. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 15 d.P.R. n. 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile IVA (Cass., Sez. III, 7 giugno 2006, n. 13345, cit.; Cass., Sez. III, 11 luglio 2006, n. 15721; Cass., Sez. III, 29 maggio 2012, n. 8559)».

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