Ai dipendenti che si spostano per lavoro spetta un rimborso delle spese di vitto e viaggio che è esentasse. Anche le indennità dei dipendenti che si spostano, entro determinati limiti, godono dell’esenzione fiscale.
Fino ad un determinato limite, quindi, le somme che il datore di lavoro corrisponde per gli spostamenti, sia che si tratti di indennità che di rimborsi, non richiedono il pagamento delle tasse.
Indennità di trasferta
Il dipendente che da contratto ha una sede fissa di lavoro, ha diritto, qualora viene temporaneamente fatto spostare fuori del territorio comunale, ad una indennità di trasferta.
- 46,48 euro se la spese di viaggio vengono rimborsate a parte
- 30,99 euro se a parte vengono rimborsate spese di viaggio, di vitto o di alloggio
- 15,49 euro se a parte vengono rimborsate spese di viaggio, di vitto e di alloggio
Se al dipendente, invece, è richiesto uno spostamento all’estero il limite dell’indennità di trasferta aumenta a:
- 77,47 euro se vengono rimborsate a parte le sole spese di viaggio
- 51,65 euro se a parte vengono rimborsate le spese di viaggio, di vitto o di alloggio
- 25,82 euro se a parte vengono rimborsate le spese di viaggio, di vitto e di alloggio.
Rimborso spese ai dipendenti
Le spese rimborsate ai dipendenti per gli spostamenti con trasporto pubblico non sono imponibili anche se effettuate all’interno del Comune a patto, però, che siano documentate.
Se il dipendente, invece, si sposta con un’auto fornita dall’azienda l’auto stessa non costituisce reddito ma solo se usata esclusivamente ad uso lavorativo. Se l’utilizzo è promiscuo il reddito imponibile è costituito dal 30% del costo chilometrico auto stabilito dalle tabelle Aci.
Se il dipendente, invece, da contratto è obbligato a prestare la propria attività in sedi sempre diverse, si tratta di un lavoratore trasfertista e il suo disagio lavorativo è compensato con un’indennità che è dovuta a prescindere dagli effettivi spostamenti.
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