Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, i co co pro, oggetto di chiarimenti con il messaggio Inps n 8355 del 22 maggio 2013.
Circolare Inps n. 38/2013
L’Inps già con la circolare n. 38 del 2013 ha avuto modo di fare il punto sulla disoccupazione una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi, grazie alle novità introdotte di recente dalla riforma del mercato del lavoro dell’ex ministro Fornero, la legge n. 92 del 2012. A decorrere dal 1° gennaio 2013 viene riconosciuta un’ indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti.
Messaggio Inps n. 8355 del 2013
Ora con il messaggio n. 8355 del 2013, l’Inps detta ulteriori istruzioni in merito alla disoccupazione in oggetto che riguardano tutte le domande, anche già pervenute, il cui anno di riferimento è il 2013.
Indennità una tantum, i requisiti
Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti previsti dalla legge n. 92 del 2012 che devono essere soddisfatti “in via congiunta”. Tali requisiti riguardano:
-aver operato in regime di monocommittenza nell’anno precedente (2012);
– aver conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (2012);
– aver accreditato almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
– aver dichiarato l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012;
– avere almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell’anno precedente (2012).
Domanda disoccupazione una tantum, come si presenta
La presentazione delle domande, oltre che con le consuete modalità, può essere effettuata in via telematica tramite WEB per utenti in possesso di PIN dispositivo- Mod. CoCoPro 2013 COD. SR135. Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – “Indennità Una Tantum Co.
Come si calcola la prestazione
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Per il 2013 il minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233, secondo quanto comunicato con la circolare INPS 12 febbraio 2013, n. 27, è pari ad euro 15.357,00. Si ricorda che l’indennità una tantum in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’ art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).
Assegno una tantum
L’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi viene liquidata in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000,00 euro ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000,00 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000,00 euro.
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