Infortunio Covid, la procedura per la denuncia Inail

Accertamento dell'infortunio da infezione da Covid, come funziona qual è la procedura per la denuncia Inail.
4 anni fa
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La norma di riferimento in materia di infortunio Covid sul lavoro, è contenuta nella circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020, pubblicata durante la prima ondata di contagi, ovvero dopo il primo lockdown di marzo. A seguito, l’Istituto è tornato sull’argomento, con aggiornamenti relativi anche alla denuncia infortunistica, chiarendo anche procedure, tempi e modalità.

La circolare Inail

Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l’Inail ha voluto fornire i primi “chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro”.

La circolare di maggio arriva come integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n.

13 del 3 aprile 2020 – quando l’Italia stava facendo i conti con la prima ondata dei contagi – ed ha come obiettivo quello di fornire linee guida precise sulla tutela infortunistica dei lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in “occasione di lavoro”, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la “causa virulenta” alla causa violenta propria dell’infortunio.

Accertamento dell’infortunio da Covid, come funziona

Secondo un report reso noto dall’Inail, i contagi Covid sul lavoro hanno superato quota 100 mila nell’ultimo bimestre del 2020. A dicembre il report curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituito ha certificato che, alla data del 20 novembre 2020, le infezioni di origine professionale denunciate ammontavano a 37.547 in più rispetto al mese precedente, di cui 27.788 riferite a novembre e 9.399 a ottobre.

La tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro. I principi che disciplinano l’accertamento sono quelli dell’infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, per le quali – come è noto – è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante.

A tal proposito, si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie contenute circolare Inail del 23 novembre 1995, n.74, secondo cui l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro deve avvenire per presunzione semplice, che ammette sempre la prova contraria.

Il riconoscimento dell’infortunio da Covid, quindi, non avviene in maniera automatica ma bisogna sempre accertare la sussistenza dei fatti noti – cioè di indizi gravi, precisi e concordanti – dimostrando che un episodio specifico, in occasione di attività lavorativa, ha determinato il contagio.

Nella fase di accertamento il compito dell’Inail sarà quello di valutare tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio che – ricordiamolo – deve contenere tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato.

Infortunio Covid, qual è la procedura per la denuncia Inail

Le istruzioni operative per la denuncia di infortunio Covid sono state rese note dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con apposita circolare. Con questo documento, di fatto, viene chiarito che, nei casi accertati di infezione da SARSCoV-2 in occasione di lavoro, è il medico che deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’Inail, che prenderà in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato.

Il certificato medico dovrà contenere:

  • i dati anagrafici completi del lavoratore;
  • i dati identificativi del datore di lavoro;
  • la data dell’evento/avvenuto contagio;
  • la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus, ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio.

L’invio del certificato di infortunio è obbligatorio e perfeziona la fattispecie della “malattia-infortunio”. Il medico, come di norma, compila il certificato di infortunio solo sulla base degli elementi in suo possesso. Non è previsto nel certificato il campo dell’ora del contagio. Considerata la fase emergenziale, inoltre, è stata accettata anche la certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione dell’epidemia.

In tali ipotesi, però, sarà necessario acquisire in un secondo momento la documentazione utile a comprovare l’infezione (presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro, che sono dati non presenti nel certificato di malattia.

I termini (48 ore) per la trasmissione telematica della denuncia – specifica l’Inail – decorrono a partire dalla conoscenza positiva del dipendente interessato dall’infortunio per Covid-19 avvenuta a seguito di accertamento della struttura di afferenza CNR, debitamente comunicato. Correlato alla trasmissione delle denuncia anche il relativo invio della copia alla sede centrale Ufficio Gestione
Risorse Umane.

In caso di infezione accertata, l’Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.

Contatti Inail

Fino a quando in Italia lo stato di emergenza non sarà rientrato, le richieste di informazioni e/o di servizi relativi ai casi di infortunio da Covid in occasione di lavoro sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “Inail Risponde”, mentre resta attivo il servizio telefonico (la lista dei contatti delle sedi territorialmente competenti è presente sul sito Inail alla sezione “Contatti sedi Inail).

Per i lavoratori che hanno denunciato infortuni da Covid-19, invece, è attivo il servizio di triage telefonico e/o telematico con il quale gli infortunati sono direttamente contattati dal personale sanitario della sede territoriale competente.