Infortunio in itinere: quando vale la copertura assicurativa?

Infortunio in itinere: è riconosciuto se avviene su un mezzo di trasporto privato?
8 anni fa
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Se il lavoratore subisce un infortunio nel percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro come è disciplinata la cosa ai fini della tutela assicurativa? La tutela è valida anche in caso di deviazioni di percorso o anche se il lavoratore utilizza un mezzo di trasporto privato?

A prescindere dal tratto stradale in cui si verifica l’evento, l’infortunio stradale, anche se avvenuto a bordo di una bicicletta privata, ha diritto all’indennizzo perchè ricorre per la generalità degli infortuni in itinere.

A confermarlo l’Inail con la circolare numero 14 dello scorso 25 marzo: se si utilizza un mezzo privato per recarsi al lavoro, sia esso auto, motociclo o bicicletta, si ha diritto all’indennizzo .

L’Inail ribadisce, quindi, quali sono i requisiti necessari per il riconoscimento dell’infortunio in itinere.

Normalità del percorso

Il lavoratore non deve avere una scelta diversa per il tragitto: proprio per questo motivo si ribadisce il concetto di normalità del percorso di andata e ritorno che consiste nel tragitto che il lavoratore compie dalla propria abitazione al luogo di lavoro in orari confacenti con quelli lavorativi. Il percorso normale è quello compiuto abitualmente dal lavoratore, anche se diverso da quello più breve: la diversità, però, deve essere giustificata dal traffico più scorrevole o dalla viabilità del percorso.

In caso di interruzioni o deviazioni del percorso di andata e ritorno la tutela assicurativa, invece non opera a meno che le brevi soste non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe affrontato se il normale percorso fosse state compiuto senza effettuarle.

Nella prossima pagina illustreremo quando è tutelato l’infortunio in itinere con mezzo di trasporto privato.