Infortunio in itinere: quando vale la copertura assicurativa?

Infortunio in itinere: è riconosciuto se avviene su un mezzo di trasporto privato?
8 anni fa
2 minuti di lettura

Mezzo di trasporto: pubblico o privato?

Se il luogo di lavoro può essere raggiunto a piedi o attraverso mezzi di trasporto pubblici, l’eventuale scelta del mezzo di trasporto privato deve risultare una necessità.

La necessità del mezzo di traporto privato sussiste qualora non esistono mezzi di trasporto pubblico che colleghino l’abitazione al luogo di lavoro (o che anche esistendo non coprano l’intero percorso) o quando non coincidono gli orari dei mezzi di trasporto con quelli del lavoro, o, ancora, quando l’attesa del mezzo di trasporto pubblico prolungherebbe di troppo l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

La necessità dell’uso del mezzo di trasporto privato va condotta con criteri di ragionevolezza che sono:

  • sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
  •  la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, cioè il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;
  • la necessità dell’uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e di quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno.

Infortunio: di chi è la colpa?

Se l’infortunio, invece accade per colpa del lavoratore, così come ha evidenziato la Corte di Cassazione, per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione delle norme,  gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato  non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità poichè la colpa del lavoratore non interrompe il nesso tra sinistro e rischio lavorativo.