In merito alle novità per le visite fiscali 2018 ci scrivono molti utenti, soprattutto dipendenti pubblici. E tra questi ultimi l’aspetto che sembra aver generato maggiore confusione è l’esonero dell’obbligo di reperibilità per le visite fiscali, in particolar modo per i casi di infortunio (o più propriamente causa di servizio). A confondere il quadro è il fatto che l’infortunio sul lavoro nella precedente normativa veniva esplicitamente inserito tra le fattispecie che esonero dall’obbligo di reperibilità in caso di visita fiscale.
Infortunio sul lavoro: esonero dalla visita fiscale valido?
Già ad agosto scorso, con messaggio numero 3265, l’Inps aveva respinto ogni competenza in merito alle visite fiscali nei casi di infortunio e malattia professionale, in quanto — alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n. 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Da ultimo con nota numero 246 del 8 Febbraio 2018 anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta rispondendo alla richiesta di chiarimenti avanzata in merito dalla Fondazione IRCCS, confermando nell’ipotesi dell’infortunio sul lavoro l’esonero dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali ex D.M. 17 ottobre 2017. n. 206.
La circostanza che la causa di servizio non sia espressamente indicata tra quelle che esonerano dai controlli Inps è dovuta al fatto che la competenza in merito “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati” in questi casi è esclusivamente dell’Inail.
Malattia dipendenti pubblici: orari visite fiscali ed esonero obbligo reperibilità
Alla luce di quanto detto sopra possiamo quindi concludere e ricordare che i dipendenti pubblici in malattia devono essere reperibili sette ore al giorno: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (anche nei giorni non lavorativi e festivi).
Sono però esenti dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza possa essere ricondotta ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata del Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 834/1981), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Aggiungiamo dunque che, sebbene non espressamente previsto, sono esenti dall’obbligo di reperibilità per visita fiscale i dipendenti pubblici che sono stati vittima di infortunio sul lavoro (la cui pratica quindi è competenze Inail e non Inps). Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inail anche infortuni di durata di un solo giorno ma questa comunicazione ha solo valore statistico.