Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini dell’attribuzione della partita Iva (Modello AA9/12) la scelta (nella presunzione della sussistenza dei requisiti).
Ma cosa accade se si omette la scelta e poi nell’esercizio dell’attività si agisce, comunque, in applicazione di questo regime avendone i requisiti? Si incorre in qualche sanzione? Si decade dal regime?
Rispondiamo in questa sede ai predetti dubbi.
Regime forfetario ad inizio attività: come fare la scelta
Un soggetto che inizia una nuova attività e presume di avere i requisiti per essere forfetario, come anticipato, comunica tale scelta nel Modello AA9/12, ossia il modello da inviare all’Agenzia delle Entrate per l’inizio dell’attività stessa e ottenere l’attribuzione della partita Iva.
La scelta del regime di favore è fatta indicando il codice 2 nell’apposito casella dedicata ai “Regimi fiscali agevolati”.
Si tenga presente che chi sceglie il forfetario in sede di inizio attività, non deve indicare nel citato modello il “volume d’affari presunto”, in quanto tale dato, nelle misure previste da ciascuna disposizione (65.000 euro annui nel caso del forfait), costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime stesso.
L’omessa scelta del regime forfetario in sede di inizio attività: vale il comportamento concludente
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (vedi ad esempio Circolare n. 7/E del 2008), l’omessa indicazione della scelta, nel Modello AA9/12, del forfait non comporta conseguenze sull’applicazione di fatto del regime poiché ciò che conta è il comportamento concludente.
Quindi, chi non ha indicato il codice 2 nella predetta casella non decade da regime forfetario se di fatto lo applica nell’esercizio dell’attività (purché ne abbia sempre i requisiti per farlo).
Ad ogni modo l’omessa comunicazione della scelta in sede di avvio dell’attività comporterà l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 5, comma 6, del d.
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