Arriva la proroga per altri due mesi dell’indennità di disoccupazione scaduta. Naspi e Dis-Coll, come previsto dal decreto di Agosto, saranno assicurate per altri due mesi a tutti coloro il cui periodo indennizzabile è scaduto fra il 1 maggio e 30 giugno 2020.
Lo chiarisce la circolare Inps numero 111 del 29 settembre 2020 che, fra le altre cose, specifica che l’indennità supplementare decorrerà dal giorno di scadenza della Naspi o Dis-Coll. La disposizione dell’Inps si base su quando disposto dall’art. 5 del decreto di Agosto
Le prestazioni previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Proroga della Naspi e Dis-Coll d’ufficio
Nella circolare l’Inps spiega che l’indennità Naspi e Dis-Coll sono prorogate d’ufficio.
Solo in caso di variazione delle coordinate bancarie, bisognerà avvisare prontamente l’Inps direttamente (mediante accesso al portale web o tramite patronato) per evitare spiacevoli disguidi. E’ anche possibile aggiornare il codice IBAN contattando il COntasct Center al numero verde Inps 803.164 da rete fissa o 06.164.164 da rete mobile.
Casi di incompatibilità
La Naspi e Dis-Coll è quindi prorogata d’ufficio e a breve gli interessati percepiranno l’assegno. L’ammortizzatore sociale viene esteso in via straordinaria per altri due mesi a decorrere dal giorno in cui è scaduta la Naspi o Dis-Coll.
La Naspi e Dis-Coll è incompatibile con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia. Così come con le indennità onnicomprensive e le indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020 a favore di alcune categorie di lavoratori. Nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia.
Nel caso in cui il percettore della NASPI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga.
L’Inps controllerà d’ufficio questo tutti i requisiti prima di mettere in pagamento l’assegno di disoccupazione.
Importo per i mesi aggiuntivi
Ma quanto spetta in sostanza per le due mensilità aggiuntive riconosciute ai disoccupati? L’importo – spiega l’Inps – sarà pari all’ultima mensilità percepita e calcolata in base all’indennità giornaliera moltiplicata per i giorni spettanti. Non ci sarà riduzione progressiva del 3% come previsto dalla normativa vigente, pertanto l’indennità aggiuntiva di Naspi e Dis-Coll sarà uguale all’ultima percepita.
L’importo non sarà riconosciuto qualora il beneficiario si sia occupato nel frattempo o abbia percepito altre forme di sostegno al reddito. E nemmeno se i percettori di Naspi hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015 il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.
Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione Naspi, si precisa che anche per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.