Cos’è il congedo di maternità obbligatoria, anticipata o facoltativa? Chi e come può fruirne? Quando? Ecco tutte le risposte.
Congedo maternità INPS: di cosa si tratta
Questo articolo vuole essere una guida completa e chiara per le donne lavoratrici in gravidanza, uno strumento utile per conoscere i propri diritti in tema di congedo di maternità. Vediamo quindi che cosa prevede il congedo, quanto dura e quali casi particolari o eccezioni prevede la legge. Il congedo di maternità viene definito come un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende i due mesi antecedenti la presunta data del parto (più i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale nel caso di gravidanza a rischio oppure dalla direzione territoriale del lavoro per mansioni incompatibili) e i tre mesi successivi alla nascita, salvo flessibilità.
Congedo di maternità: durata in casi particolari
Questa suddivisione dei cinque mesi (due più tre) può comunque subire delle variazioni. La legge prevede esplicitamente alcune ipotesi: la Corte Costituzionale ha stabilito che se in caso di parto prematuro il neonato viene ricoverato, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della stessa ne consentano il rientro anticipato a lavoro. In linea di massima si può anticipare l’inizio del congedo in caso di gravidanza a rischio o quando le condizioni lavorative e ambientali siano troppo pericolose per la donna incinta.
Retribuzione durante il congedo di maternità: a quanto ammonta
Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultima busta paga. Normalmente l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Tuttavia esistono casi in cui l’indennità viene corrisposta direttamente dall’Inps, in particolare per le lavoratrici stagionali, per le operaie agricole, per le lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine, per colf e badanti, per lavoratrici assicurate exIPSEMA e per lavoratrici disoccupate o sospese.