Chi non ricorda le lacrime del ministro Fornero all’annuncio durante il mese di dicembre della riforma pensionistica che sarebbe stata una dei capisaldi della manovra salva Italia? Sistema contributivo, finestre, anzianità e vecchiaia e tagli, numerosi tagli che hanno infranto il sogno (ora miraggio) di godersi il meritato riposo dopo anni di lavoro e sacrifici, anche con quei pochi, pochissimi spiccioli che a stento consentono di arrivare a metà mese. Nel sistema previdenziale italiano, è da segnalare la possibilità di riscattare gli anni di laurea ai fini pensionistici.
Riscatto di laurea: cos’è
Il riscatto della laurea consiste nel pagare all’Inps il corrispettivo che si sarebbe dovuto versare durante gli anni di studio se il soggetto avesse lavorato invece di andare all’università. E’ ammesso il riscatto a patto che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Si possono riscattare:
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i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
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i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
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i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
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i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
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i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
In merito, si sottolinea come i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ma solo i nuovi corsi attivati dall’anno accademico 2005/2006, e in base ai quali si può conseguire il seguente titolo di studio:
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diploma accademico di primo livello;
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diploma accademico di secondo livello;
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diploma di specializzazione;
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diploma accademico di formazione alla ricerca.
La domanda di riscatto
Questa deve essere presentata su apposito modulo all’Inps senza limiti di tempo con allegato il certificato rilasciato dall’università che provi:
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il conseguimento del diploma di laurea;
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gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà;
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gli anni fuori corso;
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la durata del corso legale di laurea.
Come si calcola l’onere di riscatto
L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
1) periodi da riscattare che si collocano fino al 31/12/1995 ( l’importo della somma da versare sarà determinata con i criteri di riserva matematica: l’onere sarà diverso in rapporto a fattori variabili quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni)
2) periodi da riscattare che si collocano dopo il 31/12/ 1995 (l’ onere è determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l’ aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell’onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto).
Domande presentate dopo il 1 gennaio 2008
Per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008 indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea, il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. L’interessato inoltre può esercitare la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. La facoltà di riscatto laurea inoltre, può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero. Mentre il pensionato non può chiedere il pagamento rateale. Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude però la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’onere di riscatto del corso di studi può essere effettuato:
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utilizzando il bollettino M.AV – Pagamento mediante avviso, pagabile senza commissioni aggiuntive presso una qualunque banca e presso tutti gli uffici postali con addebito di commissione. I bollettini MAV possono essere stampati direttamente attraverso il sito Internet www.inps.it, seguendo il percorso: Servizi on line> Per tipologia di utente>Cittadino> Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite
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online sul sito Internet www.inps.it nella sezione “Servizi online> Per tipologia di utente>Cittadino> Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite”, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
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rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, utilizzando il numero della pratica ed il proprio codice fiscale.
Domanda di riscatto on line Il cittadino che sia in possesso di PIN, rilasciato dallo stesso Inps, può presentare domanda di riscatto del corso legale di laurea anche on line.
Riscatto laurea per inoccupati
Infine si precisa che il riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, può essere chiesto anche da chi attualmente risulti inoccupato. Chi al momento della domanda non risulti essere stato mai iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la gestione separata, e che non abbia iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero, può fare domanda di riscatto di laurea. L’onere dei periodi da riscatto in tal caso è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno di laurea da riscattare.