I versamenti di contributi previdenziali e assistenziali Inps è sospeso fino al 30 aprile 2020. La misura riguarda tutte le imprese maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus e che hanno sospeso l’attività. Lo stop interessa anche i piccoli titolarti di partita IVA per il periodo dal 8 al 31 marzo.
Lo prevede il decreto legge Cura Italia che estende la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi all’Inps – introdotta dal precedente articolo 8 del DL 9/2020 (decreto “Coronavirus”) dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 – ad una serie di ulteriori categorie di soggetti operanti su tutto il territorio nazionale.
Le federazioni sportive
I versamenti dei contributi per le federazioni sportive sono spostati al 30 giugno 2020 anziché al 31 maggio. Un mese più in là quindi. Resta salva la possibilità, anche per le federazioni dello sport, di pagare in cinque rate di pari importo con versamento della prima rata entro il 30 giugno, senza interessi né sanzioni. La misura della sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali all’Inps – come indicato nel decreto Cura Italia – riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Un circolare Inps fornirà a breve le istruzioni operative per gli interessati.
Lavoratori autonomi
La sospensione dei versamenti contributivi riguarda anche i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA con un giro d’affari non superiore a 2 milioni di euro. per costoro, in base all’art. 62 del DL 18/2020 (decreto Coronavirus) i versamenti all’Inps che ricadono fra l’8 e il 31 marzo 2020 possono essere sospesi per due mesi.
I contributi a carico dei lavoratori
Il ministero del Lavoro e l’Inps hanno comunque già anticipato che, per favorire la posizione dei creditori di imposta, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti. Fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.