Superbonus 110% inquilino: consenso del proprietario anche dopo inizio dei lavori

L’inquilino o comodatario che intendono godere del superbonus 110% devono acquisire il consenso ai lavori del proprietario
3 anni fa
1 minuto di lettura
Superbonus

Al fine di godere del superbonus 110%, come per altri bonus fiscali sulla casa (bonus ristrutturazione, econbonus, bonus facciate, ecc.), chi sostiene le spese deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio lavori è quella che risulta dai titoli abilitativi, se previsti (CILA, SCIA, ecc.). Laddove, invece non sono previste abilitazioni amministrative (si pensi ai lavori soggetti ad edilizia libera), la data di inizio lavori è quella che si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata dallo stesso beneficiario del bonus.

Superbonus 110% inquilino: requisiti da rispettare

Sulla base di quanto appena detto, dunque, tra i beneficiari del superbonus 110% rientra anche il detentore dell’immobile (oggetto dei lavori) nella qualità di locatario (inquilino) o comodatario. In tal caso, tuttavia, devono sussistere le seguenti condizioni (Circolare n. 24/E del 2020):

  • il locatario o comodatario deve sostenere effettivamente le spese (fatture e bonifici devono essere a lori intestate)
  • il contratto di locazione o comodato deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente. Ciò serve a dare certezza dell’esistenza del rapporto tributario (l’eventuale registrazione tardiva del contratto di locazione o comodato dopo la data di inizio dei lavori non permette l’accesso al superbonus)
  • il locatario o comodatario deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile stesso.

Con riferimento al consenso del proprietario questi deve essere acquisito in forma scritta. Tale acquisizione può avvenire anche dopo l’avvio dei lavori a condizione che sia formalizzato entro la data entro cui è da farsi la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito (vedi anche Superbonus 110 e bonus fiscali casa: entro domani l’opzione di sconto o cessione).

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Decreto covid
Articolo precedente

Decreto covid 26 aprile, certificato verde tra regioni, riaperture e visite ai parenti: regole fino al 31 luglio

Certificate di Vontobel per investire sul macro-settore tecnologico con un rendimento annuo potenziale del 15,54%
Articolo seguente

Certificato su basket misto ad alto rendimento: fino al 25,44% annuo