Tra le assenze giustificate a lavoro figurano quelle per malattia: quando cioè il dipendente è impossibilitato a prestare il proprio servizio per fatti che non dipendono dalla sua volontà, ma dal suo stato di salute, la situazione in sé non lo espone ad alcuna conseguenza negativa da parte del datore di lavoro/azienda. Ma, chi soffre di insonnia può farsi riconoscere l’assenza per malattia? Proviamo a fare chiarezza.
Quando l’insonnia giustifica l’assenza a lavoro
Come accennato sopra, in caso di malattia l’assenza a lavoro rientra tra quelle giustificate.
L’obbligo di accertare la malattia, ovvero la condizione che giustifica l’assenza del lavoratore, spetta quindi al medico. Quest’ultimo, in pratica, dovrà confermare lo stato di impossibilità del dipendente nel prestare regolarmente il proprio servizio, poiché le condizioni in cui si trova gli impediscono di farlo normalmente. L’insonnia, di per sé, non da diritto al riconoscimento per malattia né tanto meno giustifica l’assenza.
Vi sono dei casi, comunque, in cui l’insonnia è una conseguenza di uno stato di salute alterato o comunque deriva da un malessere che, di fatto, può essere riconosciuto come patologia. In una situazione del genere, proprio perché non è l’insonnia la causa ma una conseguenza dello stare male, il lavoratore può rivolgersi al medico, ottenere il certificato e assentarsi dal lavoro rispettando tempi e termini riconosciuti per la sua ripresa.
Insonnia da stress, come e perché viene riconosciuta come malattia
Tra le patologie riconosciute dalla legge, che danno quindi diritto ad usufruire del periodo di malattia a lavoro, rientra lo stress (anche quello da lavoro). Tutti i disturbi derivanti da questo stato di malessere, compresa l’insonnia, rientrano quindi tra quelli che danno il diritto al dipendente di chiedere e ottenere un periodo di riposo finalizzato alla sua ripresa.
In questo caso le modalità di riconoscimento della malattia sono le stesse di qualsiasi altro tipo di patologia. Sarà pertanto il medico, una volta accertate le condizioni del dipendente, a trasmettere tramite l’Inps il certificato medico che giustifica il periodo di riposo/assenza all’azienda/datore di lavoro.
Si tratta di una di quelle situazioni in cui l’insonnia da diritto alle tutele previste dalla legge e dai CCNL per i lavoratori a casa per malattia, ma solo quando il medico certifica che le cause che l’hanno scatenata sono ricollegabili ad una patologia riconosciuta. Vale quindi lo stesso discorso di prima, non è tanto l’insonnia che riconosce l’assenza per malattia ma la patologia che l’ha causata a darne il diritto.
La tabella delle malattie invalidanti riconosciute dalla legge, comunque, è contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1992 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 1992. La stessa tiene conto della classificazione internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e fa riferimento all’incidenza delle infermità e delle patologie invalidanti sulla capacità lavorativa.
Bisogna aggiungere, inoltre, che molte infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate. Sarà il medico curante, quindi, a procedere con le opportune valutazioni una volta effettuata la visita di controllo. È importante, ultimata questa fase, che dal certificato medico risultino i dati anagrafici, la patologia, la diagnosi clinica secondo quanto sancito dalla legge e una prognosi che riporti informazioni chiare sul danno funzionale e/o sull’eventuale permanenza dell’infermità.
Indennità di malattia quando e quanto spetta
Come stabilito dall’art. 2110 del codice civile: “in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità”.
Al lavoratore assente per malattia, quindi, la legge riconosce tutta una serie di tutele, tra le quali: il diritto al conservare il posto e quello a ricevere comunque una retribuzione.
La disciplina riguardante l’indennità di malattia solitamente è dettata dalla contrattazione collettiva. Talvolta la stessa indennità è totalmente a carico del datore di lavoro, mentre in altri casi è a carico dell’Inps. Vi sono delle ipotesi, inoltre, in cui è previsto che l’indennità venga erogata dall’Inps lasciando comunque all’azienda la possibilità di integrare.
In generale, comunque, l’indennità di malattia è a carico del datore di lavoro per impiegati/quadri (esclusi quelli del settore terziario) e dirigenti, mentre spetta all’Inps per:
- operai settore industria;
- operai ed impiegati settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95.
In merito alla durata, l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e solitamente viene quantificata tenendo conto del periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, salvo alcune eccezioni sancite dai CCNL per i vari settori (agricoltura, industria, spettacolo, marittimi etc.) e le diverse condizioni dettate di volta in volta dalla legge a seconda dell’inquadramento e del contratto di lavoro a cui si fa riferimento.
La domanda che da diritto all’indennità economica di malattia, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del lavoratore, coincide con il rilascio e l’invio telematico all’Inps del certificato di malattia da parte del medico curante. Il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti. L’assenza a visita medica di controllo, infatti, se non giustificata comporterà l’applicazione di sanzioni e la non indennizzabilità delle giornate di malattia.
Dopo di che, a seguito della trasmissione telematica, il dipendente è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, il quale potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Inps per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso.
Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro.
Discorso a parte, invece, per i lavoratori iscritti alla gestione separata che, oltre alla certificazione di malattia, per ottenere il pagamento, dovranno inoltrare la domanda alla struttura Inps di appartenenza attraverso:
- i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni Sostegno del reddito”;
- i patronati autorizzati;
- il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803164.
Il diritto all’indennità di malattia cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) e decorre dal 4° giorno di assenza (inizio malattia). I primi 3 giorni, infatti, sono di “carenza” e,s e previsto dal contratto di lavoro, verranno indennizzati a totale carico dell’Azienda.