Le offese: “cialtrone” e “fascista”, inviate a mezzo email al conduttore di una trasmissione radiofonica, tramite l’indirizzo della redazione, costituiscono reato di diffamazione, ex art. 595 c.p., lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 2333/2016.
L’offesa inviata per email: “cialtrone” e “fascista”
L’ascoltatore aveva inviato una mail all’indirizzo della redazione radiofonica e al proprio fratello, contenente le frasi: “una redazione di cialtroni di destra e del suo conduttore” “ vero fascista” “del resto cosa ti puoi aspettare da una redazione di servi? Sono abituati a parlare a cazzo“.
Il Giudice di Pace assolve, la Corte di Cassazione condanna
Il Giudice di Pace aveva assolto per insussistenza del fatto, l’ ascoltatore dal reato di diffamazione contro il conduttore di una trasmissione radiofonica. Per il Giudice di Pace l’imputato, iscritto al club degli ascoltatori della trasmissione, aveva esercitato il diritto di critica in linea con lo strumento messo a disposizione dalla emittente radiofonica per raccogliere le opinioni dei propri radioascoltatori. La Cassazione non è stata d’accordo, la difesa ha dimostrato che la parte offesa è andata oltre il diritto di critica, con offese personali. Anche il P.G. presso la Corte di Appello di Roma, è stata d’accordo, rilevando che l’esercizio del diritto di critica, reale o putativo, richiede sempre il ricorso ad espressioni formalmente rispettose del limite della continenza, cosa non è avvenuta nel caso in questione, in cui sono state formulate frasi di attacco personale. Il ricorso è d’accogliere anche per il Supremo Collegio, secondo cui l’uso dei termini contenuti nelle frasi rivolte al conduttore, e dirette in entrambi i casi alla direzione radiofonica, “appare oggettivamente lesiva della sfera personale e professionale del predetto, e sicuramente esorbitante dai limiti di libera manifestazione del pensiero“.